Giudiziaria

Esclusa dalla scuola di specializzazione in medicina, dottoressa vince ricorso al Tar

I giudici hanno affermato l’obbligo del Ministero a coprire tutti i posti disponibili e rimasti vacanti dopo la rinuncia di alcuni candidati

Pubblicato 1 anno fa

La dr.ssa L.L., originaria di Cammarata, ha partecipato alla procedura concorsuale per l’ammissione alle scuole di specializzazione dell’Area sanitaria; successivamente l’Amministrazione pubblicava la graduatoria di merito, collocando la dottoressa in posizione non utile ai fini dell’ammissione ad alcuna delle scuole prescelte dalla stessa. 

Frattanto alcuni degli ammessi rinunciavano ai posti ottenuti, che conseguentemente rimanevano vacanti.

Tuttavia, il bando non prevedeva alcuna utilizzazione e/o scorrimento delle graduatorie, provocando così l’inutilizzazione di numerosi posti rimasti vacanti.

Pertanto, la dottoressa proponeva un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, contro il Ministero dell’Istruzione, per l’annullamento, previa sospensione, del bando di concorso, nonchè per l’accertamento del diritto ad essere ammessa, eventualmente anche in soprannumero, ad uno dei corsi di specializzazione indicati nell’istanza di partecipazione. 

In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato il bando laddove non prevedeva la possibilità di disporre lo scorrimento e/o l’utilizzazione della graduatoria nonostante la vacanza di una serie di posti inizialmente assegnati ad altri vincitori che non avevano iniziato poi la frequenza delle attività didattiche

Il Consiglio di Stato, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, ha accolto l’istanza cautelare avanzata nell’interesse della giovane dottoressa, disponendo la riapertura dello scorrimento delle graduatorie dei candidati all’ammissione alle scuole di specializzazione sui posti eventualmente disponibili nelle sedi richieste, secondo l’ordine di priorità.

La dottoressa, conseguentemente, è stata ammessa con riserva alla Scuola di Specializzazione, dove ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi ai primi tre anni.

Successivamente, il TAR Lazio – con sentenza del 2.2.23 – ha accolto nel merito il ricorso proposto dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, rilevando come i provvedimenti impugnanti fossero illegittimi giacchè  la P.A. è tenuta alla redistribuzione dei posti rimasti disponibili. Con la medesima sentenza, è stato chiarito che la mancata utilizzazione di tutti i posti disponibili si pone in contrasto con “l’esigenza di reperire un adeguato numero di professionisti sanitari secondo il concreto fabbisogno in atto”.

Per effetto della suddetta sentenza, l’Università dovrà provvedere alla “iscrizione definitiva della ricorrente al corso di specializzazione” attualmente frequentato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *