La riforma del processo penale e’ legge. Con 177 si’, e 24 voti contrari taglia il traguardo al Senato. “Stiamo rispettando in pieno gli impegni sottoscritti con l’Europa” commenta la ministra Marta Cartabia, ricordando che alla riforma della giustizia e’ condizionata l’erogazione dei fondi del Pnrr. L’obiettivo della nuova legge e’ il taglio del 25% della durata dei processi penali, anche attraverso la digitalizzazione. Un impegno preso con la Ue dall’Italia, maglia nera tra i Paesi del Consiglio d’Europa per irragionevole durata dei processi. Ecco le principali novita’ della legge delega, che il Governo dovra’ attuare con uno o piu’ decreti legislativi entro un anno dall’entrata in vigore.
– E’ la norma sulla improcedibilita’ che ha fatto piu’ discutere e che serve a bilanciare lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado della legge Bonafede. Vale per i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020 ed entrera’ in vigore con gradualita’ per dare il tempo di organizzarsi agli uffici giudiziari. Solo dal 2024 i processi potranno durare al massimo 3 anni in Appello e un anno e mezzo in Cassazione. Per i primi 3 anni, i termini saranno piu’ lunghi: fino a 4 anni in Appello e 2 in Cassazione. Sono esclusi i reati puniti con l’ergastolo, mentre un regime speciale, con termini piu’ ampi, vale per i reati di mafia e terrorismo.
Cambia la durata massima delle indagini. In caso di stasi del fascicolo, interverra’ il gip per indurre il pm a prendere le sue decisioni. Superato il termine massimo, scattera’ la discovery degli atti.
Solo in questa ipotesi il pm potra’ fare richiesta e il giudice e’ tenuto ad archiviare se gli elementi acquisiti non consentono una “ragionevole previsione di condanna”.
I procuratori nei progetti organizzativi da sottoporre al Csm dovranno indicare i reati a cui dare priorita’ nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento.
Pm e imputato potranno impugnare condanne e assoluzioni. Regola che non varra’ solo in casi limitati, come il proscioglimento da un reato punito con pena pecuniaria.
Semiliberta’, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilita’ e pene pecuniarie, in sostituzione delle pene detentive brevi, quelle cioe’ entro i 4 anni. Le potra’ infliggere direttamente il giudice del processo senza aspettare il magistrato di sorveglianza.
Per evitare di celebrare giudizi per fatti bagatellari si estende l’ambito di applicabilita’ della causa di non punibilita’.
Si estende la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato a specifici reati, puniti al massimo con 6 anni di carcere, che si prestino a percorsi di riparazione.
Le norme del Codice rosso scatteranno anche per tentati omicidio e violenza sessuale. Arresto in flagranza, anche nei casi di maltrattamento e stalking, per chi viola il divieto di avvicinamento.