Importante sentenza del Tar di Palermo sez prima – del 26.07.2017 sulla tematica dell’indennità per “danno ambientale”, il cui pagamento è stato richiesto a numerosi cittadini Agrigentini a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia .
Il Tar di Palermo, chiamato a pronunziarsi a seguito di un ricorso di una cittadina A.M.L di Agrigento, in merito all’indennità risarcitoria richiesta dalla Regione Sicilia per il danno arrecato al paesaggio (nel comune di Agrigento frazione di S Leone ) a seguito di opere abusive oggetto di istanza di sanatoria edilizia rilasciata alla ricorrente , ha accolto le argomentazioni difensive dell’Avvocato Alfonso Tuttolomondo, affermando ancora una volta il principio secondo il quale “l’indennità prevista per abusi edili in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce una vera e propria sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno ) , che come tale , prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale.
Conclude la Corte che affermata la pacifica applicabilità anche a tale sanzione del principio contenuto nell’art 28 della l.n 689/81 , secondo cui il diritto a riscuotere le somme dovute per violazioni amministrative punite con pena pecuniaria , tale diritto da parte della Pubblica Amministrazione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e’ stata commessa la violazione .
Sulla base di tale principio il Tar con sentenza in forma semplificata, c.d. Sentenza “breve ha annullato la ingente sanzione amministrativa comminata alla ricorrente dalla Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali .
L’avvocato Alfonso Tuttolomondo ha altresi’ sottolineato nelle sue difese che tale circostanza era ben nota alla Regione Siciliana e per tale motivo avrebbe dovuto astenersi dall’inviare alla ricorrente sanzioni non dovute, ebbene , anche tale puntualizzazione e’ stata fata propria dal TRIBUNALE AMMINSTRATIVO REGIONALE che ha disposto la trasmissione di copia della sentenza alla “ Procura preso le Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti per la Regione Siciliana” per le conseguenze del caso “ condannando altresi’ l’amministrazione resistente alle spese legali .