Agrigento

Docente pendolare dopo 28 anni ottiene trasferimento ad Agrigento

E’ stato riconosciuto il diritto al trasferimento interprovinciale di un’insegnante che, dopo ben 28 anni di pendolarismo, ha ottenuto il trasferimento nella propria provincia di residenza.

Con Ordinanza cautelare del 4 Dicembre, il Giudice del Lavoro di Termini Imerese Dott.ssa Chiara Gagliano ha accolto il ricorso di una docente di scuola primaria, assistita dall’Avv. Elisabetta Fragapane, la quale lamentava l’illegittimo rigetto della sua domanda di trasferimento interprovinciale per l’A.S. 2018.

“Tale rigetto, scrive nella nota l’avvocato Fragapane, era stato giustificato dall’Amministrazione Scolastica invocando la previsione di un illegittimo accantonamento dei posti ai sensi dell’Ordinanza del MIUR 241/2016 e di una parte del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’A.S. 2017/2018, prorogato per l’A.S. 2018/2019, in base al quale anche nell’Anno corrente, come nell’Anno precedente, avrebbe dovuto essere effettuata una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore dei neo-assunti e di coloro che, già titolari in una provincia, avevano chiesto un semplice trasferimento all’interno della stessa provincia. Adottando tale previsione contrattuale e regolamentare, ad una docente come la ricorrente, con ben 30 anni di servizio fuori dalla provincia agrigentina di residenza, sarebbe stata definitivamente preclusa la possibilità di lavorare a breve distanza da casa, costretta ad un eterno pendolarismo, poichè ogni anno altre categorie di docenti avrebbero avuto la priorità nell’assegnazione delle cattedre agognate dalla ricorrente ed ella non sarebbe stata mai movimentata dalla attuale provincia di assegnazione, Palermo. Tale stato di fatto, continua l’avvocato,  non trova giustificazione in nessuna legge sovraordinata al Contratto Collettivo o all’Ordinanza Ministeriale e ha posto i docenti come la ricorrente in una posizione totalmente svantaggiata, nonostante l’elevatissimo punteggio vantato, rispetto ad altri docenti molto più giovani, anche neo-assunti, che con un punteggio di gran lunga inferiore hanno usufruito di accantonamenti di cattedre in via prioritaria. Peraltro, il comma 108 dell’art. 1 della Legge 105/2017, impedisce di considerare i docenti neo-assunti come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all’atto dell’immissione in ruolo. E anche l’Allegato 1 del CCNI prevede che <<… Secondo l’ordine della operazioni di cui all’allegato 1 i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria … L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio .…>>. Recita la sentenza: “… Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario … Una diversa interpretazione della norma violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito …”. E’ stato, pertanto, conclude la stessa, ordinato al MIUR di trasferire la ricorrente dalla provincia di Palermo ad uno degli ambiti territoriali ricompresi nella provincia di Agrigento, “… secondo l’ordine indicato nelle preferenze espresse nella domanda di mobilità, nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio dalla medesima posseduto …”

Al vaglio del Giudice del Lavoro di Termini Imerese la mobilità dei docenti dopo la Legge 105/2017, a salvaguardia del criterio meritocratico del punteggio più alto.