Il Tribunale della Libertà, come è noto, accogliendo l’istanza di riesame del difensore Giuseppe Barba, aveva annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa lo scorso 22 gennaio nell’ambito dell’operazione “Montagna” dal Gip di Palermo Filippo Serio – nei confronti di Raffaele Salvatore Fragapane.
Fragapane era ritenuto organico alla famiglia mafiosa di Santa Elisabetta, capeggiata dal cugino Francesco. È tornato in libertà lo scorso 16 febbraio.
Una quarantina di provvedimenti restrittivi sono stati annullati (su 57) gettando sinistra luce sull’operazione che avrebbe scardinato le cosche della provincia agrigentina, soprattutto quelle della montagna (Bivona, Alessandria della Rocca, San Biagio Platani, Casteltermini, Cammarata, San Giovanni Gemini.
Adesso, con il deposito delle motivazioni ad opera del Tribunale del Riesame (Lorenzo Jannelli, presidente; a latere Giuliano Castiglia e Giulia Malaponte, estensore) riguardante l’annullamento del provvedimento di cattura, la situazione complessiva si aggroviglia. Ed infatti, il Tribunale della Libertà in quindici pagine di provvedimento entra a piedi uniti sia nel merito che nel metodo della misura cautelare rilevando la carenza di autonoma valutazione critica della richiesta del Pm (insomma un copia ed incolla delle ragioni dell’accusa che non è previsto dal nostro codice) ed afferma: “Tuttavia, l’assunto della già comprovata mafiosità del Fragapane, che permea la richiesta cautelare e che rappresenta, conseguentemente, il prius logico-fattuale da cui prende avvio la gravata ordinanza nel descrivere il quadro indiziario a carico del predetto indagato, si rivela fallace.
Ed invero, analogamente alla richiesta cautelare, il provvedimento impugnato non dà contezza del successivo intervento, in ordine ai medesimi fatti per i quali il Fragapane è stato tratto in arresto nel 2006, della sentenza n. 9 del 16 maggio 2011, resa dalla Corte di Assise d’Appello di Palermo, Sez. 3, con cui l’originaria fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. è stata riqualificata nel delitto p. e p. dagli artt. 378, primo e secondo comma c.p. e 7 D.L. n.152/1991, nel presupposto della ritenuta estraneità dell’indagato rispetto alla consorteria mafiosa insistente nel territorio di Santa Elisabetta.
Tale dato assume indubbiamente rilievo ai fini del giudizio in ordine alla personalità del Fragapane, il quale, si badi, oltre a non essere gravato da pendenze giudiziarie ha riportato unicamente la condanna per il delitto di favoreggiamento aggravato dall’art.7. Pertanto, a fronte della dubbia caratura criminale del Fragapane, il decidente, muovendo dalla valorizzazione dei dati fattuali emersi nell’ambito del presente procedimento, avrebbe dovuto esplicitare l’iter logico-argomentativo posto a fondamento della ritenuta veste di “rappresentante della famiglia mafiosa di Santa Elisabetta”, attribuita al predetto, ad onta di precedenti giudiziari che militano in senso opposto. Quanto, invece, alla disamina, omessa, degli elementi costitutivi del reato ascritto al Fragapane, non può che rilevarsi come nessuna argomentazione sia stata offerta a sostegno della ravvisata partecipazione all’associazione di stampo mafioso da parte del medesimo.
Ed invero, non è stato esplicitato il perché, nella condotta posta in essere dall’indagato, fosse ravvisabile quel ” rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tal da implicare più che uno status di appartenenza, in modo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei fini criminosi”, accompagnato, s’intende, dalla piena consapevolezza di far parte e di condividere le finalità perseguite dal sodalizio
Ciò che difetta, pertanto, è quell’attività di sussunzione, demandata alla parte motiva di ogni provvedimento giurisdizionale, delle emergenze investigative acquisite a carico del Fragapane nella fattispecie di cui all’art.416 bis c.p., non potendosi ritenere, per le ragioni ordinamentali ampiamente illustrate in premessa, che la mera rassegna di dati fattuali esima il decidente dal rendere la propria valutazione in ordine agli stessi.
Né, ai fini di ritenere soddisfatto l’onere di valutazione delle circostanze fattuali, si reputano adeguate le espressioni testé riportate (“Le indagini hanno documentato la diretta partecipazione di FRAGA.Pane Raffaele Salvatore ad incontri riservati fra esponenti mafiosi e il ruolo di intermediario nello scambio di comunicazioni), che, lungi dal costituire una valutazione critica degli elementi di fatto posti a carico del Fragapane, in funzione della ricostruzione della condotta da questi realizzata e della loro conseguente sussunzione nell’ipotesi delittuosa di cui al capo B) dell’imputazione provvisoria, si risolvono in mere affermazioni apodittiche e clausole di stile, che, in quanto tali, ben possono attagliarsi a qualsiasi ipotesi associativa.
In altri termini, la motivazione offerta dal decidente non dà contezza del coinvolgimento del Fragapane nelle dinamiche associative proprie della famiglia mafiosa di Santa Elisabetta, limitandosi il Gip a menzionare la partecipazione dello stesso ad incontri riservati, nonché la funzione di intermediario per lo scambio di comunicazioni dal medesimo svolta.
Nessun riferimento si rinviene, peraltro, alle ulteriori condotte che, stando alla contestazione, sarebbero indicative della partecipazione dell’indagato al sodalizio criminoso, quali la gestione della riscossione delle somme provenienti dalle varie attività di estorsione, parte delle quali utilizzate per il sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie, e la partecipazione diretta alle attività delittuose, in particolare ad atti intimidatori e condotte estorsive.
Tale carenza assume ancor maggior rilievo, ad avviso di questo collegio, atteso che dai dati fattuali recepiti dalla richiesta e riportati nell’ordinanza, sembrerebbero emergere profili di fatto distonici rispetto alla conclusione circa la partecipazione del Fragapane all’associazione mafiosa; profili, questi, che non si comprende se il decidente abbia ponderato e valutato unitamente alle altre circostanze che militavano nel senso della partecipazione dell’indagato all’associazione”.
Bacchettate pesanti che adesso avranno riverberi sull’esito complessivo dell’operazione “Montagna”.