Tribunale di Agrigento, al via il bando per l’assunzione di 18 stagisti nel 2017

Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso il Tribunale ai sensi dell’art. 73 del d.l. 21.6.2013 n. 69, come convertito dalla legge 9.8.2013 n. 98.

Ai sensi dell’art. 73 del d.l. 21.6.2013 n. 69, come convertito dalla legge 9.8.2013 n. 98, è indetta la procedura per l’individuazione di n. 18 stagisti da immettere presso questo Tribunale nell’anno 2017.

REQUISITI PER PARTECIPARE
La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:
• sono laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale;
• sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
• abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
• non abbiano compiuto i trenta anni di età.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI 
• Il periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale sarà della durata complessiva di diciotto mesi;
• durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi a questo Tribunale, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
• lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere dì alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi;
• lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell’ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialità dell’ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l’immagine e il prestigio dell‘ordine giudiziario;
• lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione e con le esigenze di riservatezza dell’attività giudiziaria del magistrato affidatario. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l’attività professionale innanzi al magistrato formatore;
• L’attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo dei magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale;
• Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell’ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

ESITO DELLO STAGE 
All’esito dello stage il magistrato formatore redige una relazione sull’esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell’ufficio.

L’ESITO POSITVO DELLO STAGE:
• E’ VALUTATO per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo dì un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
• COSTITUISCE TITOLO Dl PREFERENZA a parità di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l’esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
• COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda per la partecipazione allo stage va presentata alla Segreteria di Presidenza del Tribunale con il modulo di seguito inserito e con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla formazione, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda potrà essere espressa una preferenza ai fini dell’assegnazione, di cui tuttavia si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell’ufficio.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Si fissa il termine per la presentazione della domanda per il giorno 16 dicembre 2016 alle ore 13:00.

CRITERIO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORE A QUELLI AMMISSIBILI ALLO STAGE
Nel caso non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti sopra indicati, si riconoscerà preferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.
A parità dei requisiti sopra previsti, si attribuirà preferenza al possesso di attestati di partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
Agrigento, 16 novembre 2016