La prima sezione del Tar Sicilia, presieduta dal giudice Calogero Ferlisi, ha accolto l’istanza dei difensori Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia annullando il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva trasferito un assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio ad Agrigento perché svolgeva l’attività di consigliere comunale.
La vicenda riguarda l’assistente capo C.S., 45 anni, consigliere comunale. Il Ministero della Giustizia aveva disposto la revoca del provvedimento di assegnazione temporanea dalla casa circondariale di Agrigento ed il contestuale trasferimento del consigliere comunale presso la casa circondariale di Palermo.
Il 45enne ha presentato così ricorso. Gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno sostenuto in aula la violazione da parte del Ministero del divieto di trasferimento degli amministratori locali ignorando peraltro le note con le quali il direttore della casa circondariale di Agrigento aveva rappresentato come l’assegnazione del ricorrente a Palermo avrebbe comportato significativi problemi organizzativi.
In particolare, il TAR ha chiarito come la normativa vigente preveda un divieto di trasferimento che “non riguarda solo i trasferimenti in senso tecnico (ossia i provvedimenti che determinano un mutamento della “sede di titolarità”) ma si estende, per costante orientamento giurisprudenziale, a qualunque provvedimento che, provocando un allontanamento dell’eletto dal proprio elettorato e dal luogo in cui svolge il proprio mandato, incide sull’esercizio delle funzioni pubbliche relative al mandato elettorale, che è tutelato in via primaria, dalle norme costituzionali e ordinarie”. Pertanto, per effetto della sentenza del TAR Sicilia Palermo, il consigliere comunale continuerà a prestare servizio presso la casa circondariale di Agrigento mentre il Ministero dovrà pagare le spese di giudizio liquidate in euro 1.500 oltre oneri e accessori di legge.