Akragas, caso fidejussioni: niente 2 punti di penalizzazione, prosciolto il club

Una buona notizia, in un periodo di certo non entusiasmante, scandisce questo mercoledì uggioso ad Agrigento, all’indomani della brutta sconfitta casalinga contro il Cosenza. 

Infatti, la Procura Federale ha prosciolto la società agrigentina da ogni responsabilità sul caso della mancata presentazione (nei tempi) della fideiussione per l’iscrizione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/17.

Nessun punto, dunque, sarà tolto dalla già precaria classifica dell’Akragas.

Ecco un passaggio della sentenza:

Con atto del 26 settembre 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare… omissis…. ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non avere documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00……”

Difatti è di tutta evidenza la circostanza secondo la quale tra la data del 12 maggio 2016 (data in cui la Banca d’Italia cessava la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari e Finanziari con relativa cancellazione dei soggetti ivi iscritti) e quelle in cui la FIGC e la Lega Pro hanno emanato rispettivamente i Comunicati Ufficiali n. 396/A, 231/L e 236/L (24 maggio 2016, 26 maggio 2016 e 3 giugno 2016) si è venuta a creare una situazione di incertezza normativa tale da ingenerare nei soggetti deferiti un comprensibile e legittimo affidamento in ordine alla piena validità sul piano fideiussorio delle polizze rilasciate dagli operatori finanziari indicati nei predetti Comunicati Ufficiali portando i medesimi a porre in essere una condotta che deve necessariamente rientrare nella categoria dell’errore scusabile, così da elidere alla radice la responsabilità disciplinare ascritta ai deferiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti da ogni responsabilità disciplinare”.