Favara, il Comune condannato a restituire terreno su cui ha realizzato opere per quasi 3 milioni

La terza sezione del Tar di Palermo, con la sentenza n. 1920/2016, ha annullato gli atti del comune di Favara concernenti l’esproprio definitivo del terreno di estensione pari a mq. 3.600 in contrada Burgilamone, ordinando la restituzione del terreno al legittimo proprietario.ù

Sul terreno in questione, il Comune di Favara, senza definire preventivamente la procedura di esproprio, ha realizzato opere di urbanizzazione primarie e riqualificazione urbana, impegnando le somme di un finanziamento concesso dalla Regione Siciliana per un ammontare di 2.862.000 di euro. Al fine di scongiurare la restituzione del fondo, già statuita da una sentenza del Tribunale di Agrigeno del 2010, il Comune di Favara ha disposto, nel 2012, l’acquisizione sanante di mq. 3.600, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, quantificando l’indennizzo dovuto in 10.988,23 euro. Il proprietario del fondo, quindi, ha impugnato, davanti al Tar di Palermo, il provvedimento di acquisizione del fondo e ha richiesto la restituzione dello stesso terreno. Il Tar di Palermo, accogliendo le tesi del ricorrente rappresentato dall’avv. Giuseppe Fragapani, ha stabilito che il Comune di Favara ha agito illegittimamente, annullando gli atti impugnati dal proprietario del terreno. A seguito dell’annullamento, quindi, il Comune di Favara dovrà restituire il terreno oggetto della controversia al proprietario. La restituzione del fondo, inoltre, dovrà avvenire, scrivono i giudigi del Tar di Palermo, previa riduzione in pristino, ossia a seguito della rimozione delle opere già realizzate.