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Licata, il Cga “salva” un fabbricato da una demolizione

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in sede giurisdizionale, sospende un provvedimento di demolizione di un fabbricato nel territorio del Comune di Licata.

Con ordinanza del 14 Marzo scorso, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, costituito da Dott. Carlo Deodato Presidente, Nicola Gaviano Consigliere Estensore, Carlo Modica De Mohac, Giuseppe Barone Consigliere, Giuseppe Verde Consigliere, ha accolto la domanda cautelare proposta con appello avverso l’ordinanza cautelare del TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, proposto da R.I. ed M.B., difesi dagli Avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto, così sospendendo l’ordine di demolizione preannunciato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Licata con nota n. 65413 del 22/11/2017.

I difensori Avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto hanno impugnato quest’ultimo provvedimento deducendo l’illegittimità derivata dello stesso in relazione alla circostanza di fatto e di diritto secondo cui i provvedimenti sanzionatori intervenuti prima di quello esecutivo, erano stati tutti impugnati ed ancora in corso di definizione da parte del Tribunale Amministrativo Regionale.

Deducevano, altresì, che una parte del manufatto dei predetti loro difesi era stato eseguito prima della L. 78/1976 concernente la distanza di 150 metri delle costruzioni dalla battigia e che il completamento del manufatto medesimo era stato oggetto di condono edilizio prima della L. 15/1991 di interpretazione autentica della L. 78/1976, con relativi ricorsi tuttora pendenti presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.

Deducevano, infine, i predetti avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto che la zona nella quale insiste il fabbricato dei loro difesi è stata oggetto del piano di recupero in applicazione dell’art. 14 della L.R. 10/8/1985 n. 37 e, pertanto, essendo una zona normata, ciò determinava la deroga all’obbligo della distanza delle costruzioni dalla battigia anche ai sensi della L. 8/8/1985 n. 431 (cosiddetta Legge Galasso) autenticamente disciplinante tale subiecta materia.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, accogliendo, pertanto, le tesi difensive degli Avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto, ha emesso il provvedimento di accoglimento dell’istanza cautelare rilevando, di contro all’opposta opinione della difesa del Comune di Licata, che il provvedimento “di imminente esecuzione materiale della demolizione del fabbricato interessato” non ha natura endoprocedimentale ma contiene i presupposti giustificativi della sospensione interinale.

Come nel rito, il CGA ha statuito che l’ordinanza debba essere eseguita dalla Pubblica Amministrazione.