Tribunale: multa autovelox valida se segnalato con cartello stradale

Il cartello stradale sana l’autovelox nascosto. La multa per eccesso di velocita’ e’ valida anche in caso di monitor non visibile dalla strada a patto che la postazione sia stata segnalata con cartelli o dispositivi luminosi. Lo afferma il Tribunale di Caltanissetta.

Una pronuncia particolare, spiega Il Sole 24 Ore, perche’ interpreta in maniera inedita l’altro requisito di “trasparenza” che l’articolo 142, comma 6-bis, del Codice della strada affianca a quello della presegnalazione: la visibilita’, qui riferita proprio alla segnaletica di preavviso e non alla postazione in cui si trova il misuratore, come invece si legge nella “direttiva Maroni” che dal 14 agosto 2009 chiarisce tutta la normativa sui controlli di velocita’.

La controversia scaturisce da un verbale della Polizia municipale per eccesso di velocita’ su strada urbana. Il giudice di pace aveva rigettato la richiesta di annullamento; cosi’ il conducente ha presentato appello, lamentando che la sentenza non aveva trattato della visibilita’ dell’autovelox. Il comma 6-bis dispone che le postazioni di rilevamento velocita’ devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi. Per il giudice, la “segnalazione” e la “visibilita’” devono caratterizzare non gia’ la postazione dell’autovelox in se’, intesa in senso fisico – ossia quale insieme di personale e mezzi preposti al controllo del traffico – quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale.