Riforma Bonafede e prescrizione: il secco no del presidente della Camera penale di Agrigento, avv. Nicotra

E’ l’argomento del giorno: la prescrizione del reato. E si gioca una importante partita politica a livello nazionale gravida di polemiche e contraccolpi.

Sul tema registriamo l’autorevole parere del presidente della Camera Penale “Giuseppe Grillo” di Agrigento, avv. Angelo Nicotra che pubblichiamo integralmente:

“Di recente è entrata in vigore la riforma Bonafede sulla prescrizione del reato, che ha introdotto una norma abrogativa (pur essendo formalmente inquadrata nella sospensione) della prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di condanna o di assoluzione di primo grado. Nel nostro sistema penale la prescrizione è modulata in relazione alla gravità dei reati, e trova giustificazione nell’affievolimento della pretesa punitiva dello Stato con il decorso del tempo, nel senso che l’interesse dello Stato e dunque sociale scema con il trascorrere degli anni, quanto più ci si allontana dall’epoca del fatto (principi che ritroviamo in “Dei Delitti e delle Pene” di Cesare Beccaria apparso nel 1764).

La riforma, introducendo un sistema di blocco della prescrizione, comporta l’allungamento della durata dei processi, sicuramente in fase di appello, poiché senza l’incombere della scadenza della prescrizione si ha la tendenza a trattarli in tempi più lunghi; ma anche nelle fasi precedenti (indagini preliminari e dibattimento), perché tanto si sa che poi il decorso della prescrizione si fermerà. E l’imputato, sia esso innocente o colpevole, rimane sotto processo per un tempo interminabile, in spregio ai principi di giustizia, perché già subire un processo di per sé costituisce una pena ed ancor più qualora venga assolto. Un processo che dura tanti anni è certamente un danno per l’imputato, ma anche per la persona offesa. Poi va sgombrato il campo da “fake news” che si sentono dire, circa la responsabilità degli avvocati nell’allungamento della durata dei processi, perché nel caso di richiesta di rinvio o di astensione del difensore è prevista per legge la sospensione del termine di prescrizione.

Dunque, la patologia del processo penale nel nostro sistema non è la prescrizione, senza volere entrare in questioni meramente tecniche, ma la lentezza dell’amministrazione della giustizia, dovuta alla scarsità di personale e mezzi.

L’Unione delle Camere Penali Italiane ha protestato mediante astensioni e manifestazioni, cui naturalmente ha aderito la Camera Penale di Agrigento. L’avvocatura ha spiegato le ragioni della protesta avverso la riforma della prescrizione, per l’effetto anzitutto di allungamento della durata dei processi e per la sistematica violazione dei principi costituzionali: il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), il principio di non colpevolezza (art. 27 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.), la funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.); nonché per la violazione dell’art. 6 Cedu (Corte Europea dei diritti dell’uomo) che sancisce il diritto fondamentale e soggettivo dell’imputato a un processo avente una ragionevole durata.

Giuristi specialisti della materia penale hanno detto che siffatta riforma va ad infrangere la garanzia costituzionale della ragionevole durata del processo; così come  Autorevoli Magistrati, che in tal senso si sono espressi in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Solo da pochi giorni si è pronunciata, in relazione ad altra vicenda, la Corte Costituzionale su una norma la c.d. Spazza-corrotti per affermare il principio di legalità (art. 25 Cost.) che essa ha violato.

Questo per dire che i principi costituzionali in tema di giustizia sono conquiste, nella specie, di civiltà giuridica, introdotti nel nostro ordinamento giuridico a fondamento dello Stato democratico. La giustizia penale è una materia complessa e non si possono eliminare principi di civiltà, sulla base di semplici spinte giustizialiste e populiste del momento, in senso dichiaratamente illiberale e dunque con stravolgimento dello stato di diritto. E la questione trattata riguarda tutti i cittadini, perché può capitare a tutti di essere interessati, direttamente o indirettamente, ad un processo, come imputati o persone offese.

Si dice, a sostegno della riforma, che in Germania è prevista la sospensione della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado. Ma la comparazione non è pertinente: i processi durano molto meno ed è previsto un meccanismo di compensazione per il caso di durata eccessiva del processo. Nel modello tedesco: la giurisprudenza ha elaborato un sistema di compensazione con la previsione in caso di condanna di una riduzione della pena da scontare in proporzione alla irragionevole durata del processo (in conformità alle statuizioni dell’art. 6 Cedu), sul presupposto che il processo è già una pena; ed in casi estremi, rari, il giudice dichiara di non doversi procedere per la durata irragionevole del processo; e naturalmente il diritto al risarcimento del danno all’imputato assolto all’esito di un giudizio eccessivamente lungo.

Riguardo al c.d. lodo Conte-bis, inserito nel disegno di legge ultimo di riforma del processo penale, di modifica della riforma Bonafede sulla prescrizione, esso non pone rimedio alle fondate ragioni di incostituzionalità: prevedendo un regime diverso per i condannati e gli assolti e non risolvendo le censure di irragionevole durata dei processi; in realtà trattasi di un meccanismo farraginoso ed inutile di recupero della prescrizione per gli assolti in appello (che varrebbe solo per casi marginalissimi di impugnazioni del procuratore generale) o per il caso di annullamento. E nemmeno il disegno di legge di riforma sui tempi del processo penale potrà essere risolutivo, dato che in esso è prevista una durata massima ed una durata per le diverse fasi, ma non è prevista alcuna sanzione processuale per il caso di mancato rispetto dei tempi.

L’auspicio è nella direzione di un’unica soluzione: la eliminazione della riforma Bonafede sulla prescrizione.