Agrigento

Riforma Bonafede e prescrizione: il secco no del presidente della Camera penale di Agrigento, avv. Nicotra

E’ l’argomento del giorno: la prescrizione del reato. E si gioca una importante partita politica a livello nazionale gravida di polemiche e contraccolpi. Sul tema registriamo l’autorevole parere del presidente della Camera Penale “Giuseppe Grillo” di Agrigento, avv. Angelo Nicotra che pubblichiamo integralmente: “Di recente è entrata in vigore la riforma Bonafede sulla prescrizione del […]

Pubblicato 4 anni fa

E’ l’argomento
del giorno: la prescrizione del reato. E si gioca una importante partita
politica a livello nazionale gravida di polemiche e contraccolpi.

Sul tema
registriamo l’autorevole parere del presidente della Camera Penale “Giuseppe
Grillo” di Agrigento, avv. Angelo
Nicotra
che pubblichiamo integralmente:

“Di recente è
entrata in vigore la riforma Bonafede sulla prescrizione del reato, che ha
introdotto una norma abrogativa (pur essendo formalmente inquadrata nella
sospensione) della prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di
condanna o di assoluzione di primo grado. Nel nostro sistema penale la prescrizione
è modulata in relazione alla gravità dei reati, e trova giustificazione nell’affievolimento
della pretesa punitiva dello Stato con il decorso del tempo, nel senso che l’interesse
dello Stato e dunque sociale scema con il trascorrere degli anni, quanto più ci
si allontana dall’epoca del fatto (principi che ritroviamo in “Dei Delitti e
delle Pene
” di Cesare Beccaria apparso nel 1764).

La riforma,
introducendo un sistema di blocco della prescrizione, comporta l’allungamento
della durata dei processi, sicuramente in fase di appello, poiché senza
l’incombere della scadenza della prescrizione si ha la tendenza a trattarli in
tempi più lunghi; ma anche nelle fasi precedenti (indagini preliminari e dibattimento),
perché tanto si sa che poi il decorso della prescrizione si fermerà. E l’imputato,
sia esso innocente o colpevole, rimane sotto processo per un tempo
interminabile, in spregio ai principi di giustizia, perché già subire un
processo di per sé costituisce una pena ed ancor più qualora venga assolto. Un processo che dura tanti anni è certamente un danno
per l’imputato, ma anche per la persona offesa. Poi va sgombrato il campo da “fake news” che si sentono dire, circa la
responsabilità degli avvocati nell’allungamento della durata dei processi,
perché nel caso di richiesta di rinvio o di astensione del difensore è prevista
per legge la sospensione del termine di prescrizione.

Dunque,
la patologia del processo penale nel nostro sistema non è la prescrizione,
senza volere entrare in questioni meramente tecniche, ma la lentezza
dell’amministrazione della giustizia, dovuta alla scarsità di personale e
mezzi.

L’Unione delle
Camere Penali Italiane ha protestato mediante astensioni e manifestazioni, cui naturalmente
ha aderito la Camera Penale di Agrigento. L’avvocatura ha spiegato le ragioni
della protesta avverso la riforma della prescrizione, per l’effetto anzitutto di
allungamento della durata dei processi e per la sistematica violazione dei
principi costituzionali: il principio della ragionevole durata del processo
(art. 111 Cost.), il principio di non colpevolezza (art. 27 Cost.), il diritto
di difesa (art. 24 Cost.), la funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.); nonché
per la violazione dell’art. 6 Cedu (Corte Europea dei diritti dell’uomo) che sancisce il diritto fondamentale e soggettivo
dell’imputato a un processo avente una ragionevole durata.

Giuristi
specialisti della materia penale hanno detto che siffatta riforma va ad
infrangere la garanzia costituzionale della ragionevole durata del processo;
così come  Autorevoli Magistrati, che in
tal senso si sono espressi in occasione dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario. Solo da pochi giorni si è pronunciata, in relazione ad altra
vicenda, la Corte Costituzionale su una norma la c.d. Spazza-corrotti per
affermare il principio di legalità (art. 25 Cost.) che essa ha violato.

Questo
per dire che i principi costituzionali in tema di giustizia sono conquiste,
nella specie, di civiltà giuridica, introdotti nel nostro ordinamento giuridico
a fondamento dello Stato democratico. La giustizia penale è una materia
complessa e non si possono eliminare principi di civiltà, sulla base di
semplici spinte giustizialiste e populiste del momento, in senso dichiaratamente
illiberale e dunque con stravolgimento dello stato di diritto. E la questione
trattata riguarda tutti i cittadini, perché può capitare a tutti di essere
interessati, direttamente o indirettamente, ad un processo, come imputati o
persone offese.

Si
dice, a sostegno della riforma, che in Germania è prevista la sospensione della
prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado. Ma la comparazione
non è pertinente: i processi durano molto meno ed è previsto un meccanismo di
compensazione per il caso di durata eccessiva del processo. Nel modello
tedesco: la giurisprudenza ha elaborato un sistema di compensazione con la
previsione in caso di condanna di una riduzione della pena da scontare in
proporzione alla irragionevole durata del processo (in conformità alle
statuizioni dell’art.
6 Cedu), sul presupposto che il processo è già una pena; ed in casi estremi,
rari, il giudice dichiara di non doversi procedere per la durata irragionevole
del processo; e naturalmente il diritto al risarcimento del danno all’imputato
assolto all’esito di un giudizio eccessivamente lungo.

Riguardo al c.d.
lodo Conte-bis, inserito nel disegno di legge ultimo di riforma del processo
penale, di modifica della riforma Bonafede sulla prescrizione, esso non pone rimedio
alle fondate ragioni di incostituzionalità: prevedendo un regime diverso per i
condannati e gli assolti e non risolvendo le censure di irragionevole durata
dei processi; in realtà trattasi di un meccanismo farraginoso ed inutile di
recupero della prescrizione per gli assolti in appello (che varrebbe solo per
casi marginalissimi di impugnazioni del procuratore generale) o per il caso di
annullamento. E nemmeno il disegno di legge di riforma sui tempi del processo
penale potrà essere risolutivo, dato che in esso è prevista una durata massima
ed una durata per le diverse fasi, ma non è prevista alcuna sanzione
processuale per il caso di mancato rispetto dei tempi.

L’auspicio è nella
direzione di un’unica soluzione: la eliminazione della riforma Bonafede sulla
prescrizione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *