Agrigento: condannata Ge.Sa. Ag 2 spa per un avviso di accertamento

Con Sentenza della Sez. V della Commissione Tributaria di Agrigento, facendo proprie le doglianze e argomentazioni proposte dall’avv. Ornella Russello, civilista esperta nella difesa di consumatori e debitori tributari, finanziari e bancari, ha accolto il ricorso di una cittadina richiedente l’annullamento di avvisi di accertamento emesso da Ge.S.A.Ag 2 per presunti addebiti Tarsu/Tia del Comune di Agrigento Anno: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013 ed altre imposte e/o annualità non dovuti notificati oltre il termine di legge.

Nel caso di specie la Commissione tributaria accogliendo in toto il ricorso del legale agrigentino, premessa la illegittimità della pretesa, per intervenuta prescrizione, in conseguenza della avvenuta notifica dell’atto di accertamento oltre il quinto anno successivo  a quello in cui  si è verificato il presupposto di imposta, ha dichiarato accoglibile l’importante argomentazione dell’avv. Russello la quale, in punto di diritto e giurisprudenza, ha posto altresì fine ad un recente equivoco interpretativo delle norme vigenti in materia di notifica degli atti accertativi che alcuni Enti hanno usato a propria convenienza e vantaggio per fare salve pretese pecuniarie e diritti caduti da tempo in prescrizione.La Commissione Tributaria –  commenta l’Avv. Russello – sancisce e definitivamente chiarisce che per i casi di notifica di atti negoziali unilaterali di carattere sostanziale  ovvero atti amministrativi  di natura  tributaria antecedenti alla fase processuale ( quindi atti stragiudiziali la cui conoscenza è data con presunzione assoluta “iuris et de iure” solo allorchè l’atto che afferma un diritto può dirsi giunto alla effettiva, piena e quindi legale conoscenza del destinatario ) il diritto non può dirsi “effettivamente” e “validamente” esercitato con la semplice consegna dell’atto all’Ufficio Postale o Notificante. Esso deve pervenire al legittimo destinatario e quindi al contribuente entro e non oltre il termine di prescrizione fissato a rigor di legge”.

Quanto affermato in materia di notifica degli atti di natura recettiva recepisce pertanto il principio giurisprudenziale di “scissione degli effetti giuridici della notifica per il mittente e il destinatario  degli atti” (come già con sent. Cass Civ. SS.UU. n° 24822/2015) e pone così definitivo discrimine tra effetti e validità della notifica a seconda che gli atti notificati siano atti negoziali unilaterali ovvero atti processuali.

Per tali motivi la Commissione tributaria, demolendo una interpretazione distorta sulle norme  codicistiche  regola i confini delle differenti soluzioni di fatto impedendo soprusi a danni dei contribuenti e a favore degli Enti notificanti in ritardo rispetto alla  loro azione di accertamento.

La Commissione ha quindi integralmente accolto il ricorso, annullando gli avvisi di accertamento e condannando l’ente gestore al pagamento integrale delle spese legali in favore dell’avv. Russello.