Agrigento, testimoni irreperibili: assolto presunto scafista

La I sezione Penale del Tribunale di Agrigento in composizione collegiale presieduta dal dott. G. Melisenda Giambertoni, Giudici a latere dott.ssa A. Genna e K. La Barbera, accogliendo le istanze del difensore l’Avv. Eduardo Cirino, ha assolto un presunto scafista tunisino Moiz Alaied, imputato di aver trasportato clandestinamente 194 cittadini stranieri, dietro pagamento di somme di denaro, favorendone l’ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano a bordo di una imbarcazione da lui condotta e governata dalla Libia sino alle coste italiane, fatto accaduto in data 24 Agosto 2008.

L’immigrato, non appena entrato nel territorio dello Stato, veniva tratto in arresto dalle forze dell’ordine poichè indicato da alcuni suoi “compagni di viaggio” quale scafista dell’imbarcazione. Nel corso del dibattimento l’irreperibilità dei soggetti che hanno dichiarato l’imputato quale scafista della imbarcazione, non ha permesso di cristallizzare le dichiarazioni rese in fase di indagine attraverso un contraddittorio dibattimentale, anche se la stessa irreperibilità poteva essere prevista nel momento in cui gli stessi erano stati sentiti a sommarie informazioni, tenuto conto del loro status di clandestinità, della carenza dei documenti identificativi, dell’assenza di stabili legami con il territorio italiano e della necessaria applicazione delle norme in materia di respingimento.

Infatti, osserva il Collegio, le dichiarazioni rese dai soggetti extracomunitari sono sempre da valutare con molta prudenza in quanto provenienti da soggetti che, in linea teorica, indagabili per lo stesso reato contestato all’imputato e che, pertanto, avrebbero comunque interesse a declinare da loro stessi la responsabilità del ben più grave delitto di cui all’art. 12, magari rendendo una versione concordata dei fatti.

Alla luce di ciò, il Tribunale di Agrigento, considerato che conformemente ai principi affermati dalla Giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani, le prove rese in assenza di contraddittorio, ancorchè legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della penale resposabilità, considerato peraltro l’insufficiente quadro probatorio, ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto.