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Illegittime anche le sanzioni paesaggistiche applicate agli immobili realizzati prima dell’apposizione del vincolo panoramico

Il Tar Palermo, in accoglimento delle difese degli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento della sanzione paesaggistica comminata al proprietario di un immobile sito nel Comune di Agrigento e realizzato nel 1966.

Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione degli atti gravati, il Tribunale amministrativo ha ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale in materia, sfociata con la sentenza n. 75/2022 della Corte Costituzionale che – in linea con le tesi difensive degli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto – ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, della Legge Regionale Siciliana n. 17 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in ordine al tema delle sanzioni amministrative applicate dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana a numerosi proprietari di immobili realizzati senza il necessario titolo abilitativo.

Ed infatti, ancora una volta è stato ribadito il principio secondo cui il vincolo paesaggistico è stato introdotto la legge 431/85 (c.d. Legge Galasso).

Nel caso di specie, essendo stato il manufatto realizzato in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge 431/85, il vincolo non esisteva e dunque l’opera realizzata non poteva violarlo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, definitivamente pronunciando sul ricorso lo ha dunque accolto e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati.