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Illegittime anche le sanzioni paesaggistiche applicate agli immobili realizzati prima dell’apposizione del vincolo panoramico

Nel caso di specie, essendo stato il manufatto realizzato in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge 431/85, il vincolo non esisteva e dunque l’opera realizzata non poteva violarlo.

Pubblicato 1 anno fa

Il Tar Palermo, in accoglimento delle difese degli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento della sanzione paesaggistica comminata al proprietario di un immobile sito nel Comune di Agrigento e realizzato nel 1966.

Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione degli atti gravati, il Tribunale amministrativo ha ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale in materia, sfociata con la sentenza n. 75/2022 della Corte Costituzionale che – in linea con le tesi difensive degli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto – ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, della Legge Regionale Siciliana n. 17 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in ordine al tema delle sanzioni amministrative applicate dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana a numerosi proprietari di immobili realizzati senza il necessario titolo abilitativo.

Ed infatti, ancora una volta è stato ribadito il principio secondo cui il vincolo paesaggistico è stato introdotto la legge 431/85 (c.d. Legge Galasso).

Nel caso di specie, essendo stato il manufatto realizzato in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge 431/85, il vincolo non esisteva e dunque l’opera realizzata non poteva violarlo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, definitivamente pronunciando sul ricorso lo ha dunque accolto e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati.

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