Autisti della Tua assolti, il Tribunale: “Testimonianza dell’investigatore contraddittoria”
Depositate le motivazioni della sentenza con la quale il tribunale ha assolto dieci autisti della Tua dalle accuse di truffa e interruzione di pubblico servizio
“Le risultanze dibattimentali non consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta degli imputati atteso che la testimonianza resa dal principale teste dell’accusa è caratterizzata da numerosi tratti di contraddittorietà e insufficienza proprio con riguardo ai tempi e alle modalità della condotta contestata.” Il giudice Agata Genna ha depositato le motivazioni della sentenza con la quale lo scorso febbraio ha assolto (perchè il fatto non sussiste) i dieci autisti della Tua, l’azienda che si occupa del trasporto urbano ad Agrigento, finiti a processo con le accuse di truffa aggravata e interruzione di pubblico servizio.
L’inchiesta nasce dalla denuncia della Tua che nel 2017, in seguito a presunte anomalie sugli incassi dei biglietti, decise di ingaggiare un investigatore privato e far monitorare gli autisti da maggio ad ottobre. Ed è proprio sull’accertamento svolto dal professionista che si fondava la principale accusa – quella di truffa – contestata a sette dei dieci imputati: gli autisti Maurizio Camilleri, Maurizio Buttigè, Giuseppe Danile, Vincenzo Falzone, Andrea Russo e Angelo Vaccarello. In pratica, la società riteneva che tutti avessero venduto a bordo titoli di viaggio (cosiddetti biglietti di tariffa A) acquistabili esclusivamente presso le rivendite al maggior prezzo previsto per i biglietti vendibili sul bus (tariffa B) e che in alcuni casi avessero anche incassato il corrispettivo dei biglietti venduti più volte per lo stesso viaggio. Il giudice, pur ritenendo legittimo l’operato dell’azienda nell’assumere un investigatore in seguito a dei sospetti sui dipendenti, ha ritenuto però contraddittoria ed insufficiente la testimonianza del professionista in aula. In particolare, dalla deposizione del teste, non è stato possibile evincere con certezza la “durata complessiva e le modalità dell’investigazione”, “il numero di volte in cui il teste si è recato sui luoghi di accertamento”, “l’attribuzione delle verifiche effettuate a sè stesso, piuttosto che ai suoi collaboratori” ed il “numero di condotte truffaldine da assegnare a ciascun imputato.” Scrive il tribunale: “Il testimone ha deposto infatti in modo lacunoso (il suo esame e il correlativo controesame, invero, è stato sovente intervallato da numerosi “non ricordo”) e contraddittorio anche rispetto a quanto invece emergente dalle altri sedi processuali – quella giuslavoristica – in cui è stato sentito, come emergente dalla corposa documentazione acquisita.” Per questo motivo il giudice ha assolto con ampia formula – il fatto non sussiste – i sette autisti a cui veniva contestato il reato di truffa aggravata.
Ad altri tre dipendenti della Tua – Giuseppe Donisi, Michelangelo Nasser e Giuseppe Lattuca – veniva invece contestato il reato di interruzione di pubblico servizio per aver sostato con il mezzo al di fuori del percorso consentito, modificando le tappe e non effettuando delle fermate predisposte con conseguente turbamento della regolarità della corsa. Anche in questo caso il tribunale ha assolto tutti gli autisti perchè il fatto non sussiste. In particolare, il giudice scrive: “Dalle risultanze probatorie non è emerso in modo inequivocabile che i tre autisti si trovassero al di fuori del percorso consentito, facendo delle pause non previste dalla tabella di marcia della T.U.A.” Anzi, dall’esame dei testi della difesa è emerso invece che “nel percorrere il tragitto di andata della Linea 5 (da Piazzale Rosselli a Calcarelle), nell’ipotesi in cui arrivavano prima del previsto erano soliti sostare qualche minuto prima di riprendere la marcia” ed ancora che “il tragitto sopra indicato era percorribile in soli dieci minuti in circostanze corrispondenti a quelle cui fa riferimento l’imputazione, ossia alle ore 14.00 di un comune giorno di venerdì, normalmente lavorativo e scolastico. Dunque, il punto ubicato in Contrada Calcarelle in cui i conducenti della linea 5 Trupia, Nasser e Donisi hanno sostato con gli autobus loro affidati nelle giornate di cui ai rispettivi capi di imputazione trovava fondamento nell’attesa consuetudinaria da parte loro dell’orario esatto per la ripartenza, tenuto conto del fisiologico tempo di percorrenza della tratta pari a dieci minuti, senza perciò cagionare alcun disservizio.”