Illegittima esclusione dalla graduatoria provvisoria di Agrigento, docente reinserito

Il Tribunale di Termini Imerese, sezione Lavoro, ha dato ragione al ricorrente, accogliendo il suo ricorso in via d’urgenza e provvedendo a reinserirlo nella graduatoria ad utilizzazione provvisoria provinciale di Agrigento dalla quale era stato escluso illegittimamente.

Il giudice, ha infatti accolto in toto la tesi difensiva del legale Francesco Carità, disponendo l’illegittimità dell’esclusione dalla graduatoria solo per non aver inserito il comune di residenza.

In particolare, è illegittimità dell’esclusione dalla graduatoria per la mera omissione del comune di residenza, in quanto l’art. 7 del Contratto collettivo nazionale integrativo (Ccni) preveda che “in caso di mancata indicazione del Comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole”.

Da ciò ne discende che, l’aver omesso l’indicazione del comune di ricongiungimento non può determinare l’esclusione dalla graduatoria provvisoria.

Pertanto, il giudice, accogliendo totalmente il ricorso, dispone che al docente va riconosciuto il diritto ad essere inserito nella graduatoria di utilizzazione provvisoria interprovinciale – scuola secondaria II grado, predisposta ed emessa dall’Ufficio scolastico provinciale di Agrigento in data 14.08.2019.

L’avv. Francesco Carità, legale del ricorrente, si ritiene soddisfatto del risultato ottenuto per aver garantito al ricorrente di essere reinserito nella graduatoria dalla quale era stato escluso illegittimamente consentendo quindi che il docente si potesse trasferire quanto più vicino alla residenza del figlio avente meno di sei anni. Conclude dicendo che: “E’ illegittimo ed irragionevole negare la possibilità di trasferimento, anche solo in assegnazione provvisoria, solo per non aver inserito il comune di ricongiungimento. Ciò che va protetto è l’interesse del figlio, che deve essere sempre riconosciuto e tutelato, contrariamente a quanto attuato dall’amministrazione resistente la quale ha disposto automaticamente la rimozione dalla graduatoria, in spregio a quanto disposto dall’art. 7 del Ccni”.