Agrigento

Illegittima esclusione dalla graduatoria provvisoria di Agrigento, docente reinserito

Il Tribunale di Termini Imerese, sezione Lavoro, ha dato ragione al ricorrente, accogliendo il suo ricorso in via d’urgenza e provvedendo a reinserirlo nella graduatoria ad utilizzazione provvisoria provinciale di Agrigento dalla quale era stato escluso illegittimamente. Il giudice, ha infatti accolto in toto la tesi difensiva del legale Francesco Carità, disponendo l’illegittimità dell’esclusione dalla […]

Pubblicato 5 anni fa

Il
Tribunale di Termini Imerese, sezione Lavoro, ha dato ragione al ricorrente,
accogliendo il suo ricorso in via d’urgenza e provvedendo a reinserirlo nella
graduatoria ad utilizzazione provvisoria provinciale di Agrigento dalla quale
era stato escluso illegittimamente.

Il giudice, ha infatti accolto in toto la tesi
difensiva del legale Francesco Carità, disponendo l’illegittimità
dell’esclusione dalla graduatoria solo per non aver inserito il comune di
residenza.

In particolare, è
illegittimità dell’esclusione dalla graduatoria per la mera omissione del
comune di residenza, in quanto l’art. 7 del Contratto collettivo nazionale
integrativo (Ccni) preveda che “in caso di mancata indicazione del Comune o
distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma
l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze
analitiche relative a specifiche scuole”.

Da ciò ne discende
che, l’aver omesso l’indicazione del comune di ricongiungimento non può
determinare l’esclusione dalla graduatoria provvisoria.

Pertanto, il giudice, accogliendo totalmente il
ricorso, dispone che al docente va riconosciuto
il diritto ad essere inserito nella graduatoria di utilizzazione provvisoria
interprovinciale – scuola secondaria II grado, predisposta ed emessa
dall’Ufficio scolastico provinciale di Agrigento in data 14.08.2019.

L’avv. Francesco Carità, legale del ricorrente,
si ritiene soddisfatto del risultato ottenuto per aver garantito al ricorrente
di essere reinserito nella graduatoria dalla quale era stato escluso
illegittimamente consentendo quindi che il docente si potesse trasferire quanto
più vicino alla residenza del figlio avente meno di sei anni. Conclude dicendo
che: “E’ illegittimo ed irragionevole
negare la possibilità di trasferimento, anche solo in assegnazione provvisoria,
solo per non aver inserito il comune di ricongiungimento. Ciò che va protetto è
l’interesse del figlio, che deve essere sempre riconosciuto e tutelato,
contrariamente a quanto attuato dall’amministrazione resistente la quale ha
disposto
automaticamente la rimozione
dalla graduatoria, in spregio a quanto disposto dall’art. 7 del Ccni”.

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