Incarichi non veritieri nell’autocertificazione: legittima la decadenza del revisore secondo il CGA
L'uomo aveva inserito nel curriculum un incarico non adeguato allo scopo, e sosteneva la tesi del "falso innocuo": i giudici però non hanno accolto il ricorso
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha confermato la decadenza di un professionista originario di Grotte, dall’incarico di componente e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Belmonte Mezzagno per il triennio 2020-2023, respingendo il suo ricorso.
La vicenda prende il via dal bando pubblico emesso dal Comune nel luglio 2020 per il rinnovo dell’organo di revisione contabile. Tra i requisiti previsti figura l’aver svolto almeno un incarico triennale presso enti locali. Nell’autocertificazione presentata per la candidatura, il professionista ha inserito quattro esperienze di durata almeno triennale. Dalle verifiche d’ufficio dell’Amministrazione è emerso però che uno degli incarichi è durato meno di due anni. Constatata la dichiarazione non veritiera, il Commissario Straordinario del Comune ha annullato la nomina in autotutela e disposto il subentro di un altro concorrente.
Il revisore ha impugnato il provvedimento, prima dinanzi al TAR Palermo e poi davanti al CGA, sostenendo si trattasse di un “falso innocuo”, argomentando che l’inesattezza fosse irrilevante in quanto gli altri tre incarichi dichiarati erano sufficienti a soddisfare i requisiti del bando. Il Comune di Belmonte Mezzagno si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto dell’appello, affidando la propria difesa all’avvocato Girolamo Rubino.
Il CGA, ha respinto l’appello accogliendo le argomentazioni difensive dell’ente: i giudici hanno chiarito che nelle sezioni selettive basate su autodichiarazioni il candidato non può fornire un quadro professionale non veritiero per poi addurre, a controllo effettuato, che il dato falso eccedeva la soglia minima di partecipazione. La sentenza ha inoltre evidenziato che le dichiarazioni del professionista di Grotte hanno inciso anche sull’assegnazione della presidenza del Collegio, carica conferita a seguito della valutazione comparativa dei curricula. È stata inoltre richiamata la clausola del modello di domanda sottoscritto dal professionista, che prevedeva espressamente la decadenza automatica in presenza di dichiarazioni non veritiere. Con la conferma della sentenza del TAR Palermo, il CGA ha infine respinto la richiesta di risarcimento dei danni presentata dall’uomo per i compensi del triennio, escludendo ogni diritto a indennizzi.


