Concorso per dirigenti scolastici: prosegue il contenzioso dinanzi al C.G.A.
Com’è noto, nell’anno 2011, era stato indetto, dal Ministero dell’Istruzione, un concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, da svolgersi in tutte le varie fasi a livello regionale. Un folto gruppo di aspiranti dirigenti scolastici, in possesso dei […]
Com’è noto, nell’anno 2011, era stato indetto,
dal Ministero dell’Istruzione, un concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici
per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado
e per gli istituti educativi, da svolgersi in tutte le varie fasi a livello
regionale.
Un folto gruppo di aspiranti dirigenti scolastici, in possesso dei
requisiti richiesti, vi partecipava, per la Regione Sicilia, presentando rituale
domanda di partecipazione nei tempi e secondo le modalità previste dal bando di
concorso.
Successivamente, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia pubblicava
l’elenco dei candidati risultati idonei a seguito della positiva valutazione delle
prove scritte; elenco dal quale risultavano esclusi i suddetti partecipanti.
Questi ultimi, a loro volta, a fronte delle molteplici
illegittimità riscontrate, decidevano di proporre un ricorso giurisdizionale
dinanzi al giudici amministrativi, con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino,
chiedendo l’annullamento di tutti gli atti, successivi alla procedura
preselettiva, compiuti dalla Commissione esaminatrice e dalla sottocommissione
nominate, essendo state tali Commissioni illegittimamente costituite.
Con successivi motivi aggiunti, poi, gli aspiranti dirigenti
scolastici impugnavano anche la graduatoria generale di merito del concorso
successivamente approvata e viziata da illegittimità derivata.
Rilevava, in particolare, l’avv. Rubino,
come, nel caso di specie, taluni Commissari, membri della Sottocommissione,
nominati dall’Ufficio scolastico regionale, in realtà, non avrebbero potuto far
parte della commissione esaminatrice trovandosi, questi, in una situazione di
incompatibilità, avendo svolto, nel biennio antecedente alla pubblicazione del
bando, attività didattica e di preparazione al medesimo concorso; tutto ciò in
contrasto sia con la dichiarazione richiesta dall’Ufficio scolastico regionale
in sede di insediamento con la quale ciascun commissario nominato assicurava “…
di non aver svolto alcuna attività di
preparazione al concorso”, sia in generale con il dovere
della P.A. di garantire trasparenza, obiettività e terzietà della commissione
giudicatrice, oltre che la regolare costituzione della stessa.
L’accettazione dell’incarico di
componente di una commissione esaminatrice è, infatti, condizionato alla
dichiarazione di assenza di vincoli di parentela e/o affinità fino al 4° grado
con uno dei candidati ovvero di assenza delle situazioni di incompatibilità
previste dall’art.51 e 52 c.p.c., con conseguente obbligo di astensione per quei
Commissari che, di contro, vengano a trovarsi in rapporti di parentela o
affinità con i candidati medesimi o che, avendo partecipato a corsi di
preparazione al concorso ovvero rivestendo particolari ruoli nell’ambito dei
predetti corsi di formazione, abbiano inevitabilmente istaurato una comunanza
di interessi con gli stessi candidati.
Nel caso di specie, uno dei Commissari, dirigente scolastico
in quiescenza, risultava tra i formatori di un corso finalizzato proprio alla preparazione per il suddetto concorso e,
pertanto, in una evidente situazione di incompatibilità.
A sostegno di quanto detto, la difesa di
parte ricorrente produceva in giudizio anche la sentenza con la quale il Tribunale penale di Palermo aveva
accertato la piena responsabilità penale del predetto commissario avendo falsamente
attestato l’inesistenza
di una causa di incompatibilità a svolgere l’incarico di componente della
sottocommissione del predetto concorso, stante invece la partecipazione quale
docente formatore ai corsi di preparazione al citato concorso.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana, attesa la rilevanza di tale pronuncia ai fini del decidere, con
apposita ordinanza interlocutoria del 13 agosto 2020, ha richiesto alle parti dovuti
chiarimenti in merito all’avvenuto passaggio in giudicato – o meno – della
suddetta sentenza, ad esito dei quali non potranno che scaturire inevitabili e risolutive
conseguenze per la validità di tutta la controversa procedura concorsuale.
Per conoscere l’epilogo della vicenda dovrà, tuttavia,
attendersi lo svolgimento della prossima udienza di merito fissata per il
prossimo 16 dicembre 2020.