Palma di Montechiaro

Il Comune annulla concessione edilizia di un fabbricato artigianale, il Cga la ripristina 

La vicenda riguarda la concessione edilizia che il comune di Palma di Montechiaro aveva annullato ai proprietari di un fabbricato per la lavorazione di marmi

Pubblicato 5 ore fa

Nel 2012, i Sig.ri C.G.Z e R.M.V.D.M., originari di Palma di Montechiaro e di Catania, richiedevano al Comune di Palma di Montechiaro il rilascio della concessione edilizia per eseguire i lavori di ristrutturazione di un fabbricato di propria appartenenza ubicato nel territorio del predetto Comune in c.da Ficamara e destinato ad attività artigianale di lavorazione di marmi. 

A fronte di ciò, il Comune di Palma di Montechiaro rilasciava la concessione edilizia richiesta dai Sig.ri C.G.Z e R.M.V.D.M, sottoponendola però alla condizione che i lavori in questione si sarebbero dovuti realizzare in conformità con l’autorizzazione paesaggistica e il nulla osta rilasciati dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento. 

Tuttavia, il Comune di Palma di Montechiaro con provvedimento del 2016, a seguito di un sopralluogo effettuato in precedenza da alcuni funzionari di tale Comune, che avevano riscontrato delle asserite difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato ai Sig.ri C.G.Z e R.M.V.D.M. disponeva l’annullamento in autotutela della concessione edilizia concessagli antecedentemente.   

Avverso tale provvedimento, i Sig.ri C.G.Z e R.M.V.D.M instauravano un‘azione giudiziaria innanzi al TAR –Palermo, con cui chiedevano, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio rilasciatogli in precedenza, tuttavia, tale giudizio di primo grado si concludeva nel 2022 con sentenza di rigetto. 

Conseguentemente, avverso la predetta pronuncia e al fine di ottenerne la riforma, Sig.ri C.G.Z e R.M.V.D.M, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, proponevano un ricorso in appello innanzi al CGARS, con cui contestavano l’assetto motivazionale della gravata sentenza e riproponevano alcune doglianze erroneamente rigettate con il ricorso di primo grado dal TAR-Palermo. 

Tali legali rilevavano nel giudizio d’appello l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva rilevato l’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia adottato dal Comune di Palma di Montechiaro nel 2016 per violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità. 

Difatti, gli Avvocati Rubino e Marino rilevavano in giudizio come il Comune di Palma di Montechiaro, a fronte dell’accertamento di opere eseguite in difformità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza di Agrigento, aveva illegittimamente proceduto  ad annullare in autotutela la concessione edilizia rilasciata in precedenza ai Sig.ri C.G.Z e R.M.V.D.M., piuttosto che, limitarsi  ad ordinare la demolizione delle opere che erano state eseguite in contrasto alle condizione prescritte dal titolo edilizio. 

Peraltro, detti legali rilevavano come il provvedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia rilasciata ai Sig.ri C.G.Z. e R.M.V.D.M, era stato emanato dal Comune di Palma di Montechiaro a distanza di due anni dalla fine della realizzazione dei lavori in questione e,in palese violazione  dell’art. 21 nonies della L. 241/90, nella motivazione non erano state nemmeno esplicitate prevalenti ragioni di interesse pubblico giustificanti la decisione di procedere all’annullamento in toto del titolo edilizio rilasciato in precedenza agli appellanti.

Ebbene con sentenza del 09.06.2025, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Marino, il CGARS ha ritenuto, nel caso di specie, violati i principi giuridici di ragionevolezza e proporzionalità ed ha accolto l’appello proposto dai Sig.ri C.G.Z e R.M.V.D.M e, in parziale riforma della gravata sentenza resa dal TAR-Palermo, ha annullato il provvedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia impugnato in primo grado dai proprietari del fabbricato.

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