Canicattì

Terreni occupati illegalmente dal Comune di Canicattì, la decisione del Tar

L'Ente deve restituire i terreni indebitamente sottratti o procedere alla loro acquisizione sanante entro 60 giorni

Pubblicato 23 minuti fa

Si avvia verso l’epilogo una complessa e ventennale vicenda giudiziaria che vede contrapposti il Comune di Canicattì e un gruppo di proprietari terrieri.  La Terza Sezione del Tar Palermo ha accolto il ricorso in ottemperanza presentato dai privati, intimando all’Ente municipale di restituire i terreni indebitamente sottratti o di procedere alla loro acquisizione sanante entro 60 giorni, condannando inoltre l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio. In caso di ulteriore inadempimento, è già stata disposta la nomina di un Commissario ad acta

La vicenda affonda le radici in una procedura di espropriazione durante la quale il Comune di Canicattì aveva occupato e trasformato, realizzando opere pubbliche, anche un’area che esulava dal progetto originario. I proprietari, privati del proprio bene, si erano rivolti inizialmente al Tribunale di Agrigento per chiedere il risarcimento del danno.  Il giudice ordinario ha tuttavia declinato la giurisdizione in favore del Tar Palermo, davanti al quale il giudizio è stato riassunto con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Armando Buttitta e Vincenzo Airò.  Davanti al Tribunale Amministrativo, il Comune di Canicattì ha tentato di resistere eccependo che, essendo trascorsi oltre vent’anni dalla realizzazione delle opere, l’area dovesse ormai considerarsi acquisita per usucapione in favore dell’Ente.  Una tesi nettamente respinta dal Tar Palermo, i cui giudici hanno chiarito un principio cardine: l’occupazione di un bene privato, se priva di un titolo valido ed efficace, non comporta l’acquisizione alla mano pubblica, nemmeno se il bene è stato irreversibilmente trasformato dalla presenza di un’opera pubblica. 

L’Amministrazione ha quindi l’obbligo di restituire il bene o di regolarizzare la posizione con una corretta acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del DPR 327/2001, pagando il dovuto indennizzo e risarcendo i danni. Nel 2023, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) – investito della questione dagli stessi legali Rubino, Buttitta e Airò – ha parzialmente riformato la prima sentenza, estendendo il diritto al risarcimento del danno a partire dal 2007 e non dal 2012, come inizialmente stabilito dal Tar. Nonostante il verdetto definitivo, il Comune di Canicattì è rimasto inerte, non dando esecuzione alle decisioni dei giudici.  Da qui la necessità, nel 2025, di un nuovo ricorso per chiedere l’esatta ottemperanza del giudicato. I legali hanno superato anche l’ostacolo legato allo stato di dissesto finanziario in cui versa l’Ente, dimostrando la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere all’esecuzione forzata della sentenza. 

Con la sentenza depositata ad aprile 2026, condividendo le argomentazioni dei legali dei proprietari, il Tar Palermo ha messo la parola fine alle lungaggini.  Il Comune di Canicattì ha adesso 60 giorni di tempo per provvedere al rilascio dell’area, previa rimissione in pristino dei luoghi, oppure per adottare il provvedimento di acquisizione sanante. Se i due mesi trascorreranno invano, scatterà automaticamente l’insediamento del Commissario ad acta – individuato nel Dirigente del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – che avrà ulteriori 60 giorni per eseguire l’ordine del tribunale, ferma restando la condanna dell’Ente al pagamento delle spese legali.

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