Agrigento

Aica a rischio bancarotta, la Consulta: “Interventi non più differibili”

La Consulta di Aica chiede l’intervento per il riordino e il risanamento e per scongiurare pericolosi collassi del Servizio nonché scenari di Bancarotta

Pubblicato 10 ore fa

La Consulta delle associazioni di AICA, in riferimento alla condizione di dissesto economico-finanziario di AICA, dei disservizi nella fornitura di acqua agli utenti, ai cittadini e alle imprese, si è espressa in più atti e comunicazioni, rappresentati agli Enti ed Autorità competenti, evidenziando le cause che hanno portato alla crisi strutturale, produttiva, economica, finanziaria e gestionale dell’azienda Consortile. La Consulta ha richiamato più volte la necessità che la tematica del riequilibrio economico- finanziario e produttivo del Gestore venisse affrontata (come previsto per norme e dalla convenzione fra ATI ed AICA) nella sede opportuna ossia in ATI. L’ATI è l’ente di governo del settore idrico, partecipato da tutti i Comuni dell’Ambito, esso è corresponsabile, della condizione di sofferenza del Gestore AICA.

L’attività espletata dall’Azienda Pubblica correlata all’interesse pubblico essenziale di fornitura dei servizi di captazione, distribuzione e depurazione dell’acqua é stata danneggiata; le inadempienze e l’insolvenza derivate le hanno subite gli utenti ed i creditori sociali. Questi danni prefigurano, oggi più che mai, pericolosi scenari di una futura bancarotta del Gestore. Avendo gli Organi Sociali di AICA responsabilità ben precise per le funzioni che ad essi competevano e competono, si chiede l’assunzione di ogni iniziativa utile a scongiurare tale nefasta eventualità, dal momento che AICA, condotta secondo i dettati di legge e le buone pratiche gestionali, può svolgere la sua funzione a tutela dell’interesse pubblico dei cittadini e del demanio nel migliore dei modi. Riportiamo comunque una sorta di indice, non esaustivo, delle principali anomalie che hanno danneggiato il Gestore: la mancata conversione delle n.25.000 utenze private, dal sistema a pagamento forfettario, al calcolo a consumo effettivo, secondo l’imprescindibile dettato normativo di ARERA che impone la lettura dei consumi tramite contatori. Questo inadempimento ha impedito ad AICA di introitare ricavi per milioni di euro; mancata trasmissione, da parte dei Comuni, delle banche dati sull’anagrafe comunale, circa le utenze che avrebbero dovuto ricevere il servizio idrico, con conseguente impossibilità di ottenere la remunerazione del servizio prestato e la conseguente impossibilità per AICA di riscontrare gli utenti che fruiscono del servizio idrico integrato (anche del servizio depurativo e fognario).

Ciò ha comportato mancati introiti per milioni di euro per AICA; mancati pagamenti da parte dei Comuni soci di AICA in riferimento alle fatture per i consumi delle utenze comunali per l’acqua acquistata da AICA e servizi fruiti per oltre 4 milioni di euro; mancato apporto finanziario previsto dallo statuto ed approvato dai Sindaci in Assemblea per il pareggio degli importi delle perdite d’esercizio, risultanti dai Bilanci annuali per oltre 5 milioni di euro; la ridotta perimetrazione territoriale di captazione e prelievo di acque dell’Ambito e la mancata costituzione del Gestore Unico; il mancato conferimento di tutte le risorse idriche al gestore AICA, relativamente agli 8 Comuni salvaguardati, in autonomia, senza che sostanzialmente l’ATI IDRICO abbia accertato la sussistenza dei requisiti previsti, (al contrario sembrerebbe appurata la sostanziale mancanza dei requisiti ex art. 147 comma 2bis, dlgs.152/2006); si precisa che comunque questi Comuni, subiscono a loro volta disservizi e carenze strutturali; il mancato scioglimento dei Gestori illegittimi, i Consorzi del Voltano e del Tre Sorgenti, e il conseguente non avvenuto trasferimento, nei tempi previsti, delle relative risorse, infrastrutture, impianti e utenze al gestore Unico AICA. Non bisogna trascurare che questi Consorzi sono partecipati dagli stessi Comuni soci di AICA, i quali hanno accumulato consistenti debiti (milioni di euro) verso AICA; la mancata cessione del servizio da parte dei Comuni non salvaguardati di Camastra e Palma di Montechiaro; si precisa che comunque questi Comuni subiscono disservizi e carenze strutturali; la mancata definizione di una tariffa unica d’ambito, secondo direttive ARERA; il mancato accesso ai fondi finanziari, sia europei che nazionali, per progetti di manutenzione straordinaria, a ragione della mancata costituzione del gestore Unico d’Ambito; la mancata risoluzione dei rapporti con il Gestore di Sovrambito Siciliacque. Tema cruciale mai adeguatamente affrontato dai Sindaci, titolari secondo legge del governo del settore idri- co, nelle opportune sedi regionali. Con il progressivo abbassamento della dipendenza idrica da Siciliacque, AICA avrebbe sostenuto minori costi di approvvigionamento e concorso ad equilibrare la gestione economica e finanziaria, e ad oggi non s’intravede la presa d’atto di tale percorso virtuoso; la mancata rivendicazione, in capo ad AICA dei rimborsi del corrispettivo di acqua prelevata dalla fonte di Santo Stefano di Quisquina dall’azienda privata SICON; il mancato controllo sugli allacci abusivi e sui furti d’acqua, notevoli ed abnormi, oltre rispetto in un certo qual modo alle giustificabili perdenze, che hanno inciso ed incidono considerevolmente nelle entrate di AICA, che si è vista quindi mancare ricavi, risorse finanziarie. 

Con la presente si evidenzia la persistenza delle inadempienze che rendono deficitario l’intero assetto, corrispondenti a precise violazioni di legge, di prassi, di regole fissate dallo statuto aziendale, che di seguito riportiamo. Lo Statuto di AICA all’art.48 – Vigilanza e Controllo, prevede che ai Comuni spetta il con- trollo sulla gestione dell’Azienda, tramite l’istituzione di un coordinamento permanente con funzionari responsabili. Ebbene a tale controllo e all’istituzione del coordinamento non han- no mai provveduto. Obblighi di legge, in materia di Concessioni pubbliche ad aziende in house, stante il Codice dei Contratti Pubblici e Determine-Vademecum dell’ANAC, stabiliscono che parimenti in AICA i Comuni soci esercitassero il cosidetto “controllo analogo”, sul piano industri- ale-produttivo, di sviluppo, di investimenti, sul bilancio previsionale e sul cosìddetto budget economico e finanziario; il controllo analogo è orientato ad indirizzare l’attività dell’Azienda verso il perseguimento dell’interesse pubblico, ed altresì verso il controllo gestionale delle risorse, al fine di ridurre gli sprechi, e sui risultati intermedi e infra-annuali, l’esercizio dei poteri ispettivi che comportavano e comportano una diretta attività di vigilanza e con- trollo dell’Azienda e nei confronti degli Organi Amministrativi e Direttivi. A tutto ciò non risulta si sia mai provveduto. art.114 del D.lgs. n.267/2000 TUEELL – Aziende Speciali ed Istituzioni, dispone adeguata- mente e in modo particolare che “i fondamentali atti dell’Azienda da sottoporre all’ap- provazione del Consiglio Comunale, sono i seguenti: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio; ed ulteriormente al comma 8 bis aggiunge: a) il piano-programma, di durata al- meno triennale; b) il bilancio di previsione almeno triennale; c) le variazioni di bilancio; d) il rendiconto della gestione completo dei relativi allegati . Nei fatti questi Documenti non hanno mai costituito l’informazione adeguata per i Consigli Comunali, che certamente dove- vano prendere consapevolezza e deliberare in merito, quindi conseguentemente non li hanno mai approvati. Questi Documenti, quando approvati con costante ritardo, dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione di AICA, sono stati piuttosto approssimativi rispetto alla criti- ca condizione reale dell’Azienda. Le previsioni di detto art.114, sono state assorbite nella propria sfera d’azione dai Sindaci dei Comuni, esulando quindi dalla norma di legge, in considerazione dell’art. 8 dello Statuto di AICA. Art.7 Assemblea, dello Statuto di AICA, detta la funzione ed il ruolo dei Sindaci dei Comuni. art.8, Attribuzioni dell’Assemblea, il combinato disposto del comma 1 primo periodo e della lettera l), recitano “L’assemblea rappresenta unitariamente i Comuni e, nell’ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti: approvazione degli atti fondamentali di cui all’art.114 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.”. In virtù di ciò ne è derivato in capo ai Sindaci il compito di assolvere, secondo propria personale decisione, all’approvazione degli atti fondamentali previsti all’art.114 del D.lgs. n.267/2000; in tal modo questi hanno avocato a sé medesimi le responsabilità, approvando ogni volta, e senza informare i Consigli Comunali (non risultando atti che lo comprovano), né prima e né dopo, riguardo le discussioni agli ordini del giorno e le delibere di approvazione sulle decisioni prese. Si tenga conto che correvano argomenti relativi alla situazione generale aziendale e produttiva, alle perdite d’esercizio risultanti dai Bilanci annuali, che i Sindaci approvavano in assemblea, che si teneva in ritardo rispetto ai termini previsti per legge e statuto. Così è avvenuto per il Bilancio al 31/12/2021 con una perdita di € 1.302.659,00, per il Bilancio al 31/12/2022 con una perdita di € 4.484.184,00, per il Bilancio al 31/12/2023 con una perdita di € 517.480,00, che comportavano in contropartita di anno in anno incremento del deficit finanziario, ed innegabile relativa carenza di liquidità, cui gli organi sociali non ponevano soluzione di copertura immediata o differita a preciso perentorio termine. Non risulta che i Sindaci abbiano “…definito gli indirizzi strategici dell’Azienda cui il Consiglio di Amministrazione doveva attenersi nella gestione”, come previsto dalla lettera h dello stesso art.8; che riteniamo compito istituzionale di significativa responsabilità sociale e pubblica. I Sindaci, rivestendo consapevolmente la carica, si sono assunti le responsabilità del governo di AICA, con tanto di poteri esercitabili (che non hanno esercitato) anche con valenza impeditiva rispetto all’adozione, da parte di soggetti terzi, di condotte a danno dell’Azienda; ri- entrando nei loro poteri l’eventuale rifiuto nell’approvazione dei Bilanci Annuali Consuntivi relativi agli anni 2021, 2022, 2023, che venivano proposti di anno in anno dall’Ufficio di Presidenza dei Sindaci (art.13 dello Statuto), e infine sempre approvati; e rientrava anche la discussione ed approvazione o rifiuto dei Bilanci previsionali di Budget (che comunque è da verificare se siano stati presentati, poiché non risultano pubblicati, e mai nei termini dovuti). Riguardo al Bilancio dell’anno 2024, ad oggi non è stato presentato e tanto meno discusso; da indiscrezioni, si dice che vi sia una perdita d’esercizio di circa 4 milioni di euro, che costituirebbe un’ulteriore consistente carenza di liquidità finanziaria e trascorsi oltremodo i tempi previsti di discussione, gli Organi Sociali incaricati ed a cui compete non provvedono agli adempimenti, con la tempestività adeguata alla gravita del caso. I Sindaci, visto il ruolo, avrebbero dovuto porre un freno alla gestione deficitaria degli or- gani di gestione esecutivi (C.D.A. e Direttore Generale), per impedire concretamente la con- dotte che portassero a danni maggiori per i creditori sociali, per l’Azienda, per i cittadini utenti. Queste considerazioni valgono anche con riferimento al controllo sui dati contabili e gestionali e alla verifica del perimetro territoriale di raccolta delle acque, se questo fosse commisurato al fabbisogno necessario alla popolazione e all’equilibrio economico-finanziario di AICA, vista la commistione in loro dei poteri amministrativi, di controllo e di determina degli indirizzi strategici. D.lgs. 23/12/2022 n.201 – Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dispone: all’art.28 sulla vigilanza e sui controlli di gestione in capo agli Enti Locali, dei servizi pubblici affidati; sulle verifiche periodiche, sulla situazione gestionale e trasparenza riguardo i servizi pubblici locali (artt.30 e 31); sulla gestione delle reti e degli impianti (art.21); sulla Carta dei servizi e Tariffe (artt.25 e 26). legge 14/01/1994 n.20 – Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, detta al riguardo delle azioni di responsabilità esercitabili, estensibili ai titolari di Organi politici che avendo competenze hanno approvato, anche in maniera reiterata, atti illegittimi. Il comma 4 dell’art.114 del D.lgs. n.267/2000 Aziende speciali e istituzioni, detta: “l’azienda e l’istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza e economicità ed hanno l’obbligo dell’equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l’istituzione, l’obbligo del pareggio finanziario”. Ebbene in AICA non vi è stata efficacia, né efficienza e tanto meno economicità, e dell’obbligo di adempimento per il pareggio finanziario non si è mai riscontrata la determinazione ad ottenerlo. Si ritiene che siano stati negligentemente trascurati i compiti assegnati, riscontrabili visti i dettati di più articoli dello Statuto Aziendale e delle norme di legge, sfociando in comporta- menti tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell’Ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche, quale è l’essenziale servizio idrico integrato, implicante l’impiego di risorse pubbliche e beni pubblici, tali da arrecare pregiudizio al suo patrimonio e ai cittadini, utenti, danno erariale e socio-economico. Si rinvengono responsabilità in capo agli Organi Sociali di AICA (Il CDA, l’Assemblea, i Revisori, il Direttore Generale), rispetto all’inadeguato assetto organizzativo dell’Azienda, alla mancanza di un piano di controlli, alla mancata istituzione di efficaci metodi di previsione e monitoraggio dei rischi, di verifica e scambio informazioni, degli andamenti aziendali, tutto ciò nonostante l’evidenza delle storture, della grave crisi di produttività della risorsa acqua e del carente sistema depurativo e fognario, oltre che della precaria gestione economico finanziaria; cosi come non si è riscontrato un congruo coordinamento delle rispettive azioni da parte degli Organi Amministrativi, di Controllo e di Governo. La condizione attuale, è il risultato a partire dal 2021, di progressive e continue condotte inadeguate, che ha prodotto il carente servizio idrico integrato e parallelamente lo squilibrio economico-finanziario, con carenza di liquidità finanziaria del capitale circolante e l’incapacità di generare i flussi finanziari necessari agli investimenti infrastrutturali. Questi rilievi si desumono rispetto ai dettati previsti, al fine della regolare gestione, dalle direttive in materia emanate da ARERA. Da qui ne risulta la ridotta capacità di saldare i debiti verso i fornitori e i creditori sociali, il depauperamento delle risorse finanziarie acquisite da AICA dalla vendita di acqua, pagata dagli utenti, si precisa, a cui sono state applicate Tariffe illegittime che mai sono state approvate da ARERA. La somma di tutti i fattori di rischio elencati comporta un progressivo scivolamento purtroppo verso la “Bancarotta”, eventualità che va scongiurata con ogni mezzo e che vede la Consulta impegnata dal primo momento che si è insediata, affinché ciò non avvenga.  Purtroppo questa grave crisi è il risultato delle decisioni prese dagli Organi di Governo del SII in ATI e in AICA, le quali, reiterate, hanno aggravato il dissesto del Gestore; condotte irregolari mantenute tutt’ora, come la mancata presentazione del bilancio 2024, o del bilancio previsionale del 2025 – che andava presentato entro il 31/10/2024 – o la mancata presentazione della Relazione semestrale sull’andamento (documento previsto dallo statuto); comportamenti tali da generare effetti economici negativi, che si pongono al di fuori degli obiettivi e dei principi di legge e delle buone pratiche. Tutto ciò ha concretizzato di fatto operazioni prive di ragioni economiche congrue, pericolose e dissennate, attività di sperpero di risorse e di beni pubblici aziendali. In conclusione si chiede l’intervento degli Organi e delle Autorità Pubbliche in indirizzo, per il bene dei cittadini, dell’interesse pubblico diffuso e dell’Azienda Pubblica AICA, per il riordino e il risanamento del SII e per scongiurare pericolosi collassi del Servizio nonché scenari di Bancarotta, che investirebbero i cittadini dell’intera provincia già vessati in più aspetti, con incalcolabili conseguenze, anche in sede civile e penale per i soggetti responsabili.

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