Emergenza Covid-19

Green Pass, dal 5 agosto per ristoranti e bar al chiuso: discoteche non aprono

Tutte le novità che riguardano il Green Pass

Pubblicato 3 anni fa

Green Pass, obbligatorio dal 5 agosto per ristoranti e bar al chiuso.

Il green pass sara’ necessario per i bar e i ristoranti al chiuso ma anche per palestre, cinema e teatri (con alcune eccezioni). Inoltre per andare allo stadio (non e’ stata decisa la capacita’) e ad altri eventi. Le discoteche rimarranno chiuse. Sono le principali decisioni che sono state prese in Consiglio dei ministri con il premier Mario Draghi.
“Il green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche”. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Draghi, parlando in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Con i vecchi parametri, ha sottolineato, molte regioni passerebbero di nuovo in zona gialla, invece così restano in zona bianca. L’estate e’ gia’ serena e vogliamo che rimanga tale. Il Green pass e’ una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attivita’ con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. E’ una misura che da’ serenita’, non che toglie serenita’”, ha concluso il premier Draghi.

Per la classificazione delle fasce di colore varranno soprattutto le percentuali dei posti letti occupati e la soglia dell’occupazione delle terapie intensive. 

Con l’occupazione del 10% delle terapie intensive una regione passera’ in fascia gialla. La soglia prevista per le ospedalizzazioni sara’ quella del 15%. Per passare in arancione le terapie intensive dovranno essere occupate al 20% e ci dovra’ essere una soglia di ospedalizzazione al 30% (30 e e 40% per entrare in zona rossa). Con il green pass si abbrevia a 7 giorni (Italia viva punta a eliminarla) la quarantena breve: ovvero se un vaccinato entra in contatto con un positivo e ha il certificato verde dovra’ stare in isolamento un tempo minore. 
“Vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi: questa è la strada principale se vogliamo metterci alle spalle la stagione più difficile che abbiamo affrontato”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, in conferenza stampa al termine del Cdm.

Durante la riunione si e’ discusso anche della possibilita’ di tamponi gratis per gli under 18. Lo stato di emergenza varra’ Per i criteri di utilizzo del green pass riguardo al lavoro, alla scuola e ai trasporti se ne discutera’ la prossima settimana. Ma sui trasporti, secondo quanto si apprende, la decisione dovrebbe avvenire a settembre. Soddisfazione dalle forze politiche della maggioranza.

Il decreto

“A far data dal 6 agosto 2021, e’ consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio” per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivita’ al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attivita’ al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione; h) attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’, di cui all’articolo 8-ter; i) concorsi pubblici”. Le disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa. “Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per eta’ dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita’ digitale le predette certificazioni, per consentirne la verifica digitale assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalita’ di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita’ di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attivita’ avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo’ definire, eventuali, ulteriori misure necessarie in fase di attuazione della presente disposizione”, si legge nel testo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *