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Separazione e casa coniugale: assegnazione, pagamento delle spese e incidenza sull’assegno di mantenimento

La separazione e il divorzio consensuali si svolgono attraverso un’unica udienza nella quale il Presidente del Tribunale convalida l’accordo dei due coniugi redatto dai rispettivi avvocati.

Pubblicato 1 anno fa

In fase di separazione, una delle questioni più dibattute riguarda l’assegnazione della casa coniugale: a chi spetta il pagamento e in che misura questo incide sull’assegno di mantenimento? Sono domande impegnative che non sempre hanno trovato una risposta univoca da parte della giurisprudenza. È fondamentale che i due coniugi in procinto di separarsi abbiano un quadro chiaro dei possibili scenari, dal momento che il pagamento di una casa può pesare non poco sul portafogli. Per fare chiarezza, bisogna innanzitutto considerare che i fattori che entrano in gioco per determinare l’assegnazione della casa coniugale sono diversi: chi possiede la casa, chi la abita, quali sono le spese da sostenere (ordinarie e straordinarie) e così via; in questo articolo esaminiamo l’argomento rispondendo ai dubbi più frequenti.

Cosa si intende per casa coniugale o familiare

La casa coniugale è l’abitazione in cui la coppia di coniugi aveva stabilito la residenza. Con questa espressione si fa dunque riferimento all’abitazione principale della coppia e non ad altri immobili di proprietà (ad esempio, la casa delle vacanze).

A chi va la casa coniugale dopo la separazione

L’assegnazione della casa coniugale è disciplinata dall’art. 337-sexies, comma 1, che stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Il primo obiettivo, infatti, è evitare a bambini e ragazzi il trauma che può derivare dallo spostamento da una casa all’altra, fatto che potrebbe incidere sul già delicato equilibrio del bambino durante la separazione dei genitori.

Alla luce di questo, si capisce che la proprietà dell’immobile è un discorso che passa in secondo piano. Una casa potrebbe essere intestata al marito, ma venire assegnata alla moglie se questa è il genitore collocatario, ovvero viene stabilito che la residenza abituale dei figli sia la stessa della madre. Dal momento che la normativa tutela il preminente interesse dei figli, l’assegnazione della casa coniugale è un discorso separato rispetto al contributo di mantenimento, che ha invece una funzione solidaristica volta a preservare le condizioni economiche dell’ex coniuge che non disponga di adeguati redditi propri.

E se i figli non abitano più nella casa?

Sulla base di un criterio di prevalenza temporale, nel momento in cui la prole non abitua più la casa familiare per qualsiasi ragione e vi fa ritorno solo sporadicamente, viene meno l’assegnazione della casa al coniuge proprio perché non sussiste più la ragion d’essere dell’assegnazione della casa coniugale alla moglie: l’interesse dei figli.

Il rapporto tra assegnazione della casa coniugale e mantenimento

Abbiamo quindi chiarito che l’assegnazione della casa coniugale non viene considerata un contributo al mantenimento. Tuttavia, è innegabile che esista un rapporto, seppure indiretto, tra assegnazione della casa familiare e il dovere di mantenimento. Il godimento dell’immobile, infatti, costituisce un grande vantaggio per il coniuge assegnatario, e durante una causa di separazione i giudici tengono conto anche di questo per determinare l’importo dell’assegno di mantenimento da versare al coniuge beneficiario. Del resto, il legame tra le due cose emerge anche nell’articolo del Codice Civile sopracitato, dove è scritto: «Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà». Si evince, dunque, una grande discrezionalità lasciata al giudice chiamato a prendere decisioni in sede di separazione giudiziale.

Il pagamento delle spese della casa coniugale

Se la casa coniugale viene assegnata all’ex coniuge non proprietario dell’immobile, questo dovrà occuparsi delle spese di manutenzione ordinaria che comprendono la corrente elettrica, l’acqua, il gas, le spese condominiali e la tassa sui rifiuti. Diverso è il discorso per quanto riguarda le spese straordinarie, che ricadono sul proprietario dell’abitazione, il quale dovrà quindi provvedere al pagamento di riparazione di impianti o ristrutturazioni immobiliari. Ne consegue che, se la casa coniugale è in comproprietà fra ex coniugi, entrambi dovranno contribuire a queste spese.

È pur vero che ogni caso può essere oggetto di valutazione a sé stante, gli accordi di separazione possono infatti contemplare un diverso criterio di ripartizione delle spese straordinarie, così come lo stesso tribunale nella separazione giudiziale può stabilire altre regole di suddivisione delle spese in relazione alla situazione economica degli ex coniugi.

Quali accordi immobiliari si possono attuare con la separazione?

I coniugi che decidono di separarsi in maniera consensuale possono attuare diversi tipi di accordo per quanto riguarda i trasferimenti immobiliari. Le principali decisioni che si possono prendere sono:

  • dividere un immobile in comproprietà;
  • donare la casa al coniuge in cambio della rinuncia al contributo di mantenimento;
  • intestare la casa ai figli;
  • costituire in favore del coniuge un usufrutto o un diritto di abitazione.

La separazione e il divorzio consensuali si svolgono attraverso un’unica udienza nella quale il Presidente del Tribunale convalida l’accordo dei due coniugi redatto dai rispettivi avvocati. L’avvocato incaricato per la separazione può anche essere soltanto uno per entrambe le parti e nei processi di separazione la sua presenza è sempre necessaria, tranne nel caso di separazione tramite dichiarazione davanti al sindaco: questa procedura, tuttavia, non consente ai coniugi di effettuare accordi circa i trasferimenti immobiliari.

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