Parco eolico a Racalmuto, il Tar respinge l’impugnativa del Comune: l’impianto si farà
C'è stata anche la condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi 5.000 euro, divisi equamente tra la Regione e la società resistente
Costruzione di un mega parco eolico nelle campagne di Racalmuto, il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, respinge l’impugnativa del Comune contro le autorizzazioni concesse dalla Regione Siciliana e sblocca la realizzazione dell’impianto.
Era il febbraio scorso quando l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ha dato l’ok sotto il profilo dell’ottemperanza alle condizioni ambientali per un progetto di parco eolico ibrido denominato Culma-Villanuova-Gargilata. Il progetto prevede l’installazione di quattro aerogeneratori da 5,5 MW ciascuno, tre impianti fotovoltaici e un sistema di accumulo energetico per una potenza complessiva di 25,045 MW.
Il Comune di Racalmuto aveva contestato l’opera denunciando il mancato coinvolgimento procedimentale dell’ente, la violazione della disciplina sulle aree non idonee per la presenza di vincoli archeologici e paesaggistici, e il rischio di danneggiamento per siti storici di rilievo come il sepolcreto Sicano e il Monte Villanova.
Il Collegio, pur riconoscendo la legittimazione attiva del municipio di Racalmuto in quanto ente esponenziale della collettività locale, ha dichiarato inammissibili le censure rivolte contro l’esclusione del progetto dalla valutazione di impatto ambientale e la sua localizzazione generale, trattandosi di profili già cristallizzati in precedenti provvedimenti del 2021 non impugnati nei termini.
Per quanto riguarda la specifica contestazione sulla turbina T1, situata a circa 70 metri dal sito archeologico di Monte Villanova, il Tar ha ritenuto infondate le lamentele comunali. La Soprintendenza per i Beni Culturali di Agrigento ha infatti basato il proprio parere favorevole su rilievi tecnici precisi e ha imposto la sorveglianza archeologica durante i lavori come garanzia effettiva per la tutela dei beni. Il Tar ha infine ribadito che il giudice amministrativo deve limitarsi al rilievo di errori macroscopici o manifesta illogicità, elementi che non sono emersi nel caso di specie.
Il Comune di Racalmuto è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi 5.000 euro, divisi equamente tra la Regione e la società resistente.





