Giudiziaria

Il clan Massimino e il canale palermitano della droga: non c’è concorso esterno 

I giudici depositano le motivazioni della sentenza Kerkent e spiegano perchè due imputati, ritenuti intermediari con i narcos, sono stati assolti dall’accusa di concorso esterno in associazione

Pubblicato 8 ore fa

Negli scorsi giorni sono state depositate le motivazioni della sentenza di primo grado del processo Kerkent, l’operazione della Direzione Investigativa di Agrigento che nel 2019 fece luce sul clan agli ordini del boss Antonio Massimino. Lo stralcio abbreviato si è concluso con 14 condanne definitive mentre quello ordinario, di cui oggi ci occupiamo, con 2 condanne e 5 assoluzioni. A due dei sette imputati dell’odierno procedimento, celebratosi davanti i giudici della prima sezione del tribunale di Agrigento, veniva contestato il reato di concorso esterno in associazione a delinquere: si tratta di Saverio Matranga, 48 anni, di Palermo, e Calogero Trupia, inteso “cucco”, 41 anni, di Agrigento. Per gli inquirenti, pur non facendone parte, hanno “aiutato” l’associazione guidata dal capomafia Massimino a individuare dei canali di approvvigionamento della droga e, in particolare modo, nel quartiere Sperone di Palermo. Entrambi, tuttavia, sono stati assolti e scagionati. Oggi, con il deposito delle motivazioni, è possibile capire il perchè. Ecco cosa scrivono i giudici.

SAVERIO MATRANGA

“Si contestava a Matranga Saverio (in concorso con altri soggetti) l’essersi posto a disposizione di siffatta associazione quale “concorrente esterno” realizzando una serie di condotte volte a favorire più compravendite di sostanze stupefacenti del tipo hashish da parte della stessa e, quindi, a rafforzare e irrobustire la sua esistenza. La tesi accusatoria fa leva sulla circostanza che Matranga Saverio, pur formalmente estraneo al sodalizio criminoso, abbia contribuito in modo sostanziale e causalmente rilevante al rafforzamento del vincolo “aprendo” un canale di rifornimento di tipo hashish in favore dell’associazione criminale capeggiata da Massimino Antonio. Contributo fattuale esplicatosi in un incontro presso il ristorante “Gambero Rosso” di Porto Empedocle ove l’odierno imputato si ritrovava con Giallanza Daniele, Massimino Antonio e Gibilaro Eugenio al fine di concordare tali rifornimenti di stupefacente. La finalità di tale jncontro (una promessa “joint venture” volta a rifornire I’associazione di Massimino Antonio di sostanza stupefacente con il diverso gruppo criminale costituito da Giallanza Daniele e Matranga Saverio) ben si restituisce dalle conversazioni captate immediatamente dopo il suo svolgimento. Sulla partecipazione di tale soggetto e sullo svolgimento effettivo di tale incontro non vi sono dubbi alla luce delle risultanze istruttorie e di quanto immortalato, con documentazione fotografica. Per l’accusa trattasi dell’avvenuta stipula di un accordo tra gruppi criminali per I’approvvigionamento di stupefacente che, pur in un unico atto, ha concretamente rafforzato 1’associazione cosi aumentandone la potenzialità criminale. Come evidenziato in requisitoria l’avere assicurato la fornitura e aver costituito un “affidamento” su taluni soggetti palermitani per reperire rifornimenti di sostanza finirebbe per refluire in positivo sul rafforzamento del contesto associativo. Tali conclusioni non possono essere condivise [..] In primo luogo, deve darsi che i “coimputati” di Matranga Saverio sono stati assolti evidenziando la loro inconsapevolezza di recare un vantaggio ad una consorteria criminale e quindi di irrobustire la struttura associativa. Anche a volere ammettere e concedere che l’incontro dell’8 gennaio 2016 non vi è alcun elemento, anche solo indiretto, che porti a ritenere che Matranga Saverio fosse consapevole di rivolgere la propria illecita offerta commerciale non ad alcuni soggetti fisicamente intesi bensì nei confronti di una vera e propria associazione a delinquere.”

CALOGERO TRUPIA

Si contesta a Trupia Calogero l’essersi posto a disposizione di siffatta associazione – quale “concorrente esterno” – mettendo quest’ultima in contatto con La Vardera Domenico, soggetto palermitano in grado di garantire un rifornimento continuo di stupefacenti. Più precisamente, Trupia avrebbe agito quale “punto di contatto” con La Vardera Domenico spendendo la sua possibilità di contattarlo e di avere, in virtù di ciò, attivato per la consorteria un nuovo canale di approvvigionamento di stupefacente. Tali conclusioni emergerebbero da alcune conversazioni captate ove egli soddisfa alcune richiesta di Messina (che esplicitamente spiega di non muoversi per quantità irrisorie di stupefacente, cosi implicitamente avvallando il fatto che la sua ricerca di sostanza era mossa dagli intenti associativi e non certo di consumo personale) dicendo di poter contattare e chiamare La Vardera Domenico (“Se dovesse servire, in qualunque momento, lo richiamiamo”), anche ribadendo a titolo indeterminato e ripetibile tale possibilità, in una completa messa a disposizione nella fornitura del contatto tali da concretare gli estremi del reato contestato. Tali conclusioni non possono essere condivise. [..] Proprio focalizzando l’analisi sulla potenzialità, capillarità, vastità e grandezza dell’associazione di cui si discute, non può affermarsi che l’aver fornito un contatto ad un componente della consorteria (peraltro, nemmeno al suo dominus Massimino Antonio) possa dirsi aver prodotto un significativo rafforzamento della consorteria criminale. Trattasi, invero, di contributo sicuramente astrattamente positivo ma non “rafforzatore” dell’associazione in quanto tale, anche alla luce del fatto che trattasi di singolo episodio nel tempo. Peraltro risulta in predicato di dubbio che la spendita di tale contatto sia stata rivolta solo alla persona di Messina Giuseppe e non all’associazione nel suo complesso; residua, in altri termini, un ragionevole dubbio sulla circostanza che Trupia Calogero fosse effettivamente consapevole di rivolgere la propria illecita offerta commerciale non ad alcuni soggetti fisicamente intesi bensì nei confronti di una vera e propria associazione a delinquere.”


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