Giudiziaria

Cala del Sole, la nota dell’associazione A Testa Alta dopo pronuncia Cga

Lo scorso 31 dicembre il Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.) si è  pronunciato in merito alla querelle che vedeva contrapposti il Comune di  Licata e la società Iniziative Immobiliari. La sentenza, dopo un lungo e  articolato iter processuale, chiude la spinosa vicenda degli oneri di  concessione per gli interventi edilizi compresi nel porto turistico “Marina […]

Pubblicato 3 anni fa

Lo scorso 31 dicembre il Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.) si è  pronunciato in merito alla querelle che vedeva contrapposti il Comune di  Licata e la società Iniziative Immobiliari. La sentenza, dopo un lungo e  articolato iter processuale, chiude la spinosa vicenda degli oneri di  concessione per gli interventi edilizi compresi nel porto turistico “Marina di  Cala del Sole” di Licata; e la chiude almeno sotto il profilo strettamente  amministrativo, visto che la questione ha avuto risvolti in sede penale che  sono tuttora aperti presso la Corte di Appello.  

In una nota stampa l’associazione A testa alta, a fronte di comunicati stampa “autoreferenziali” divulgati  nell’immediatezza della decisione del C.G.A. e, soprattutto, di fronte  all’assordante silenzio dell’attuale amministrazione, sentono il dovere di  intervenire per tentare di fare il punto soprattutto sui benefici  che oggi, dal nostro punto di vista, sono stati definitivamente conseguiti dalla  cittadinanza.  

In primo grado, scrivono, al Tar di Palermo, era uscita vincitrice la società Iniziative  Immobiliari, che si era opposta alla richiesta di pagamento degli oneri,  avanzata nel 2012 dall’amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco  Angelo Graci (per circa cinque milioni di euro, oltre interessi), attivatasi per  adeguare la concessione edilizia — rilasciata nel 2006 a “titolo gratuito”  sull’assunto che si trattasse di “attrezzature d’interesse pubblico” — a quanto  statuito in un parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana che  si era espresso nel 2011 in senso contrario alla tesi dell’esonero degli oneri  concessori. Il Tar, tuttavia, non era entrato nel merito della questione, ma si  era limitato a sancire che gli atti comunali andavano annullati perché viziati da  incompetenza. In sostanza, per il Tar, il dirigente dei lavori pubblici (arch.  Maurizio Falzone), non avrebbe potuto modificare, prevedendo il pagamento  degli oneri di concessione, il permesso di costruire a suo tempo rilasciato a  titolo gratuito dal dirigente del dipartimento urbanistica (ing. Vincenzo Ortega).  

Il Comune, però, non si è arreso e ha deciso di proporre appello. A spingere  l’Ente verso questa scelta è stata l’associazione “A testa alta”, che non ha  mancato di farsi sentire, nel 2015, attraverso specifiche diffide. Che cosa ha stabilito il C.G.A.? È stata, anzitutto, definitivamente accertata la  legittimità dell’intero iter procedimentale svolto dall’allora amministrazione Graci.  In accoglimento dell’appello proposto dal Comune, il massimo organo di  giustizia amministrativa in Sicilia ha infatti stabilito che la Giunta e il Sindaco  avevano, in modo legittimo, ritenuto di «assegnare un obiettivo specifico  gestionale a un dirigente di altro Settore, dato che il dirigente del Dipartimento   competente era rimasto fermo nella posizione di non modificare il permesso di  costruzione dichiarando dovuto il pagamento degli oneri di concessione dai  quali la società era stata a suo tempo esentata e procedendo, evidentemente  con l’ausilio di altre strutture (in primis, l’Avvocatura comunale) al recupero  degli oneri stessi». Avendo il dirigente del Dipartimento Urbanistica «declinato  più volte l’invito a perseguire l’obiettivo prefissato di porre in essere le attività  necessarie per realizzare quanto richiestogli» e, dunque, «rimasti ineseguiti gli  atti di indirizzo» — continua il C.G.A. — «è giocoforza che la competenza a  provvedere in autotutela mediante la modifica del permesso di costruire sul  presupposto che gli oneri di concessione siano dovuti – e in un contesto in  cui emerge evidente un pregiudizio significativo per il pubblico erario – non  possa che essere attribuita a un dirigente di Settore diverso da quello  “normativamente affidatario” della funzione di rilascio di permessi come quello  da modificare, ancorché titolare di attribuzioni affini a quest’ultimo».   Appurato che «l’intero procedimento appare essersi svolto in maniera  legittima, fino alla adozione della determinazione dirigenziale finale n.  71/2013», il C.G.A. ha preso in esame i motivi riproposti in appello da  Iniziative Immobiliari, su cui il TAR non si era pronunciato perché ritenuti  “assorbiti”. Uno dei motivi per i quali Iniziative Immobiliari riteneva illegittimi gli  atti comunali riguardava proprio la sussistenza dei presupposti per aversi  gratuità della concessione edilizia, in relazione al carattere di «preminente  interesse pubblico» dell’intero progetto di porto turistico e delle opere  realizzate, con conseguente esonero dal pagamento dei relativi oneri.   Ed è con questo passaggio motivazionale che il C.G.A boccia questa censura,  la principale tra quelle formulate da Iniziative Immobiliari, definitivamente  sconfessando la tesi che è stata sempre sostenuta anche dal responsabile del  Dipartimento Urbanistica, con singolare fermezza e in netta contrapposizione  con gli interessi dell’Ente e, comunque, con i propositi manifestati dal Comune  a partire dal 2011: «Al riguardo, non si può tuttavia fare a meno di rilevare  che, da un lato, come correttamente rileva la difesa comunale, entro un  quadro normativo in materia in cui la regola è quella dell’onerosità del  permesso di costruire, mentre le ipotesi di esonero costituiscono deroghe, le  opere aventi specifica destinazione commerciale e ricettiva ai fini in discorso  non possono essere considerate di “preminente interesse pubblico”; e  dall’altro, come «la previsione di cui all’art. 2, lett. a), del d.P.R. n. 509/1997  sui porti turistici non sia tale da “esonerare dal pagamento degli oneri,  comunque dovuti a fronte della previsione di funzioni non direttamente  connesse quali commerciale e residenziale…”».   Altro motivo di censura, riproposto in via subordinata da Iniziative Immobiliariatteneva alla possibilità di scomputare, a “compensazione”, dagli oneri di  concessione effettivamente dovuti o comunque reputati dovuti Comune di  Licata nel 2013, i costi sostenuti per opere di urbanizzazione di pubblica utilità  — quali parcheggi e verde pubblico — realizzate dall’operatore privato. Ed è  questo il motivo accolto dal C.G.A., che al riguardo ha tenuto conto di «talune  indubbie singolarità» della vicenda contenziosa (l’amministrazione ha ritenuto  dovuti gli oneri a distanza di quasi sette anni dal rilascio del permesso di  costruire, accordato a titolo gratuito) e di una nota del SUAP, datata 9 maggio  2012, che aveva considerato gli oneri di urbanizzazione afferenti l’intervento  ampiamente compensati e interamente scomputati.   Rideterminate in euro 3.202.098,99 le somme dovute al Comune di Licata a  titolo di oneri di concessione e quantificato in complessivi euro 4.244.779,36  il valore delle opere di urbanizzazione riconoscibili nell’ambito delle opere in  progetto (parcheggi pubblici per mq. 17.850,61 e aree a verde pubblico per  complessivi mq. 26.980,24), il C.G.A. ha annullato gli atti impugnati statuendo,  per effetto della compensazione eseguita, la non debenza di somme da parte  della società Iniziative Immobiliari.   «Restano fermi» — ammonisce il C.G.A. — «la necessità e l’obbligo,  imprescindibili, a carico della società, di garantire la fruizione e l’uso pubblici  effettivi delle opere di urbanizzazione de quibus».  Dal punto di vista strettamente giuridico, la sentenza lascia un po’ perplessi làddove, scrive l’associazione A testa alta, pur in mancanza di qualunque previsione al riguardo in seno alla  concessione edilizia e comunque di un’apposita convenzione con il Comune  e la Regione, quest’ultima titolare del diritto dominicale sulle aree interessate,  riconosce all’operatore privato, in contrasto con la più recente giurisprudenza  del Consiglio di Stato, un vero e proprio “diritto” allo scomputo dei costi per le  opere di urbanizzazione; e tuttavia, come associazione che ha di mira la tutela di spazi e beni comuni  per sottrarli alle logiche speculative, possiamo ritenerci più che soddisfatti del  risultato, poiché viene finalmente riconosciuta la necessità — e previsto uno  specifico obbligo — di garantire la fruizione e l’uso pubblico “effettivi” delle  aree a verde e dei parcheggi realizzati.   È una conquista di tutti cittadini, concludono nella nota. Una conquista di cui la nostra città dovrebbe  andare fiera. Ecco perché questo silenzio è davvero assordante.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *