Giudiziaria

“Condannato in Albania per occultamento redditi”, no all’estradizione di un siciliano

Per i giudici "le ragioni di salute dell'estradando comporterebbero il rischio di conseguenze di eccezionale gravità"

Pubblicato 9 mesi fa

La Corte di appello di Palermo,seconda sezione penale,presieduta da Fernando Sestito ha rigettato la domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Albania nei confronti del venticinquenne palermitano Paolo Palumbo,che era stato condannato in Albania alla pena di 5 anni per il reato di “occultamento di redditi “. A seguito di ciò il governo di Tirana aveva emesso un mandato di arresto europeo a fini estradizionali.

La Corte però ha accolto le argomentazioni difensive svolte dagli avvocati Giovanni Castrovovo e Gabriele Leone,i quali hanno rilevato il quadro di concreto pericolo per la vita e la funzionalità per la funzionalità della colonna vertebrale del Palumbo,ove non gli venisse assicurato un regime di assistenza assolutamente peculiare,sia tramite gli specifici presidi medici che gli sono stati prescritti e che in atti utilizza per il riposo notturno (letto ortopedico) e per la vita quotidiana,sia tramite assistenza personale continua nei passaggi posturali,sia tramite ausili fisici per disabili per l’uso dei sanitari ed assistenza personale durante il loro utilizzo,sia tramite ampi spazi con scarsa promiscuità per evitare urti accidentali che potrebbero compromettere l’equilibrio fisico raggiunto dall’estradando. Ed fronte di tutto ciò,le informazioni fornite dall’Albania sono apparse generiche,essendo il suddetto paese sprovvisto di un adeguato sistema sanitario e carcerario idoneo a tutelare la salute del Palumbo. Per tali ragioni ai sensi dell’art. 705 comma 2 lett. c bis c.p.p., e’stata pronunciata sentenza contraria all’estradizione, poiché le ragioni di salute dell’estradando comporterebbero il rischio di conseguenze di eccezionale gravità

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