Giudiziaria

Faida Favara-Liegi, rigettata sorveglianza speciale per Antonio Bellavia 

No alla sorveglianza speciale per Bellavia, condannato prima all'ergastolo e poi assolto da tutte le accuse

Pubblicato 1 mese fa

Al cospetto di un esito assolutorio irrevocabile e fondato su tali radicali argomentazioni, non ricorrendo allo stato delle risultanze versate in atti elementi da cui desumere la partecipazione del preposto ai fatti di reato in questione, la proposta va rigettata”. La sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, presieduta dal giudice Ettorina Contino, ha rigettato la richiesta di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di Antonio Bellavia, 52 anni, di Favara.

Bellavia, difeso dall’avvocato Giuseppe Barba, è uno dei personaggi coinvolti nell’inchiesta Mosaico, l’operazione che ha fatto luce su una faida caratterizzata da omicidi e agguati falliti sull’asse Favara-Liegi. In primo grado era stato condannato all’ergastolo per i delitti di Mario Jakelich e Carmelo Ciffa e i tentati omicidi di Maurizio Di Stefano e Carmelo Nicotra. Sentenza che è stata ribaltata in Appello. Bellavia, infatti, è stato assolto da tutte le contestazioni e rimesso in libertà. La procura generale non ha impugnato il verdetto in Cassazione che dunque è divenuto definitivo. 

I giudici, nel rigettare la proposta di applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di Bellavia, scrivono: “Per quanto il giudizio di pericolosità possa fondarsi su meri indizi è comunque necessario confrontarsi con l’esito assolutorio, al fine di verificare se, pur in mancanza di elementi a supporto di una condanna, possano residuare elementi di fatto ritenuti sufficienti per la formulazione del giudizio di pericolosità”. La sezione misure di prevenzione conclude: “Va fin d’ora evidenziato che l’intervenuta assoluzione del preposto non lasci margini residui per valorizzare in questa sede quanto in sede penale accertato, tenuto conto della genericità delle complessive risultanze, ritenute assolutamente insufficienti per sostenere l’accusa”. 

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