Giudiziaria

L’appalto milionario di Ravanusa, l’anticorruzione aveva già segnalato “criticità e violazioni”

L’autorità anticorruzione aveva sollevato perplessità sull’appalto che oggi è finito al centro della maxi inchiesta della procura di Agrigento

Pubblicato 16 ore fa

Un apposito paragrafo della relazione dell’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, è dedicato all’appalto da oltre venti milioni di euro per realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani per la produzione di compost da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa. La stessa gara pubblica oggi finita al centro dell’inchiesta della procura di Agrigento – su un giro di tangenti e appalti pilotati – sfociata negli scorsi giorni con l’arresto di cinque persone. L’Anac, analizzando l’attività di vigilanza sui lavori pubblici, aveva già rilevato “vari ambiti di criticità e profili di violazione”. Il report è stato reso noto questa mattina e presentato alla Camera dei deputati. 

COSA SEGNALA L’AUTORITÀ ANTICORRUZIONE

L’autorità anticorruzione scrive: Si tratta di un’articolata vicenda che ha riguardato la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 4 Agrigento Provincia est (di seguito S.R.R. ATO) i cui soci sono i Comuni della ex Provincia di Agrigento, la Regione Sicilia (e in particolare il Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti) e il Comune di Ravanusa. L’impianto in questione risulta finanziato con i cosiddetti “Patti per il sud” già dal 2015. Nel 2019 il Dipartimen- to dell’acqua e dei rifiuti della Regione assegnava i finanziamenti per la realizzazione dell’impianto di compo- staggio alla S.R.R. . ATO. Quest’ultima redigeva un primo progetto il quale, tuttavia, in parte per i problemi di liquidità che da sempre la affliggono, in parte per problematiche di varia natura burocratica, non riusciva ad essere appaltato. Subentrava, dunque, il Comune di Ravanusa che, in forza di una convenzione firmata con la S.R.R. . ATO, si rendeva disponibile a svolgere le funzioni di soggetto attuatore per la realizzazione dell’impianto. In data 13 ottobre 2022 veniva, dunque, pubblicato il bando di gara con procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60, del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento tramite appalto integrato della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, da aggiudicare con procedura accelerata, adducendo quale motivazione di urgenza “la possibile decadenza dal finanziamento”. Al termine di ricevimento delle offerte, previsto il 4 novembre 2022, perveniva una sola offerta. In merito a tale vicenda, l’istruttoria ANAC ha posto in luce diverse criticità. Prioritariamente, è stata rilevata una possibile restrizione della concorrenza a causa della eccessiva contrazione dei tempi previsti dal ban- do per l’acquisizione dell’offerta. L’impianto risulta, infatti, finanziato con fondi FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione) 2014-2020 e, conseguentemente, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 152/202135, con la possibilità di applicare le semplificazioni previste per le opere PNRR come fissate nel decreto-legge n. 77/2021. Era quindi possibile, nel caso specifico, porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnica econo- mica di livello preliminare, con acquisizione del progetto definitivo in sede di gara. La stazione appaltante ha, tuttavia, previsto tempi di ricezione dell’offerta troppo ristretti, non tenendo in adeguato conto la particolare onerosità, per gli operatori economici, di redigere un progetto definitivo, circostanza che può avere di fatto comportato una restrizione della concorrenza che risulta avvalorata dalla ricezione di una sola offerta. La delibera di ANAC n. 551 del 20 novembre 2024 censura anche il fatto che, in contrasto con il decreto-legge n. 76/2020, non sia stato previsto un corrispettivo per il progetto definitivo acquisito in sede di gara, con con- seguente violazione del principio di adeguata remunerazione delle prestazioni. Sul progetto posto in gara, inoltre, non è stata preliminarmente indetta la Conferenza dei servizi con con- seguente inottemperanza all’articolo 48, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021, il quale statuisce che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara è sempre convocata la Conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge n. 241/199037. In ogni caso, è stata rilevata la mancata acquisizione di tutti i pareri di legge a corredo del progetto da porre in gara con conseguente non ottemperanza, da parte del verificatore e del RUP, all’articolo 26, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, per errata verifica e validazione del progetto posto a base di gara. Risultano, altresì, violate le norme ambientali, constatata la mancata effettuazione della procedura di screening ambientale di cui all’articolo 19, del d.lgs. n. 152/2006. In generale, è stato censurato il comportamento del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti della Regione Sicilia, che è apparso sostanzialmente contrario ai principi di economicità, efficienza e buon andamento dell’amministrazione come sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, constatato che lo stesso non si è attivato adeguatamente, anche con eventuali poteri sostitutivi, per la corretta e pronta realizzazione di un’opera che risulta necessaria, in un quadro di gravi carenze impiantistiche sui rifiuti.”

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