Mafia

Caso Contrada, Cassazione: “Per risarcirlo rivalutare responsabilità'”

Dovranno adesso valutare se lo stesso imputato abbia contribuito alla propria condanna con "dolo o colpa grave, causa ostativa alla riparazione"

Pubblicato 3 anni fa

La richiesta di Bruno Contrada di essere risarcito dallo Stato, per la detenzione che l’ex 007 ritiene ingiusta, va vagliata dalla Corte d’appello con criteri molto stringenti: lo si legge nelle motivazioni della sentenza – visionate da AGI – per le quali la terza sezione della Cassazione, nell’udienza del 24 giugno ha annullato con rinvio il primo no della Corte d’appello di Palermo all’indennizzo riconosciuto in una fase precedente a Contrada, 667 mila euro. Nel nuovo “giudizio di rinvio”, i magistrati del capoluogo siciliano, stando al principio di diritto individuato dal collegio romano, presieduto da Elisabetta Rosi, dovranno adesso valutare se lo stesso imputato abbia contribuito alla propria condanna con “dolo o colpa grave, causa ostativa alla riparazione”.

L’errore del collegio palermitano, che aveva detto di no al risarcimento, era stato quello di valutare dolo e colpa grave “in relazione non gia’ alla fattispecie di reato di partecipazione all’associazione mafiosa, mai contestata e rispetto alla quale il ricorrente non si e’ mai difeso nel processo, bensi’ rispetto a condotte sinergiche al favoreggiamento sia nelle singole vicende accertate, sia dell’associazione mafiosa” In sostanza, poiche’ la questione Contrada e’ collegata alla “ineseguibilita’” della sentenza che lo aveva condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, e’ per i reati paralleli (e meno gravi) che bisogna compiere la valutazione: il concorso esterno, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, non poteva essere contestato all’ex numero tre del Sisde, dato che nel periodo in cui Contrada lo avrebbe commesso non era “sufficientemente definito”. Un principio riassunto dalla Cassazione nel brocardo “nulla poena sine lege”, non si puo’ essere condannati in sede penale se non c’e’ una legge che preveda (con chiarezza) il reato attribuito all’imputato. Da qui l’accoglimento del ricorso presentato dall’avvocato Stefano Giordano alla Corte di Strasburgo e il successivo recepimento della sentenza europea nel nostro Paese, con l’intervento della Cassazione.

E da quel momento si era dipanata una complessa vicenda che vede il 91 enne Contrada battagliare ancor oggi con lo Stato italiano, per ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione: concessa in un primo momento dalla seconda sezione della Corte d’appello, ma il pg Carlo Marzella aveva impugnato l’ordinanza e la Cassazione aveva annullato con rinvio una prima volta; poi una nuova sezione della Corte di Palermo, la terza, aveva negato il risarcimento; nuovo ricorso, stavolta da parte del difensore, e nuovo annullamento. Con una motivazione che adesso pero’ e’ molto critica: “Al giudice del rinvio – conclude infatti la Cassazione – e’ richiesto di valutare, sulla scorta delle individuate condotte ritenute rilevanti, gia’ evidenziate nell’ordinanza impugnata, con autonomo giudizio, se le stesse con giudizio ex ante rendevano prevedibile l’intervento dello Stato in relazione alla diversa fattispecie di reato di favoreggiamento”. E poiche’ tra le condotte in questione ce ne sono di vario genere, emerse nel corso del processo, la difesa non si aspetta nulla di buono: “A mero titolo esemplificativo – scrive ancora la Cassazione – (Contrada sarebbe stato responsabile della) omessa indicazione in un incontro tra il vicequestore Boris Giuliano e l’avvocato Ambrosoli, dell’allontanamento dall’Italia di John Gambino, esponente di famiglie mafiose, coinvolto nel finto sequestro di Michele Sindona e il tentativo di condizionare l’operato del commissario Renato Gentile, oltre altri episodi accertati dai quali” la Corte d’appello aveva “tratto il convincimento della volontaria e consapevole messa a disposizione del ricorrente a favorire, proteggere e rafforzare l’attivita’ del sodalizio criminoso mafioso”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *