Ergastolo ostativo, le modifiche approvate in commissione
La commissione Giustizia della Camera ha terminato l'esame degli emendamenti al testo di riforma della normativa sull'Ergastolo ostativo
La commissione Giustizia della Camera ha terminato l’esame degli emendamenti al testo di riforma della normativa sull’Ergastolo ostativo, licenziando il nuovo testo per l’Aula. Queste, le principali modifiche apportate all’art. 4-bis: “I benefici possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58-ter o dell’articolo 323-bis del codice penale, purche’ gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilita’ di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualita’ di collegamenti con la criminalita’ organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato e’ stato commesso, nonche’ il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresi’ la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa”.
Quanto alla procedura per la concessione dei benefici, “il giudice, prima di decidere sull’istanza, chiede altresi’ il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e’ stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell’istituto ove l’istante e’ detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attivita’ economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitivita’ di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al periodo precedente sono trasmessi entro trenta giorni dalla richiesta. Il termine puo’ essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessita’ degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalita’ organizzata, terroristica e eversiva o con il contesto nel quale il reato e’ stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, e’ onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull’istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo”. per quel che riguarda le condizioni per accedere alla liberta’ condizionale, “vengono aumentati i limiti minimi di pena da scontare prima di poter accedere alla liberazione condizionale: due terzi della pena temporanea e 30 anni per gli ergastolani”. Infine, la decisione sui benefici spettera’ in maniera collegiale e non piu’ monocratica al tribunale di sorveglianza, che decidera’ sul lavoro esterno e sui permessi premio per i condannati per reati di mafia e terrorismo. Il tribunale di sorveglianza e’ gia’ competente a decidere sulla concessione degli altri tipi di benefici.