Mafia

Mafia, due vecchi boss potenti e attualmente in carica: Lillo Di Caro e Luigi Boncori

Ecco cosa emerge dalle motivazioni della sentenza Xidy: un identikit dei due boss considerati ancora in carica nonostante età e carcere

Pubblicato 9 mesi fa

Dalle motivazioni della sentenza Xydi, processo scaturito dalla maxi inchiesta omonima scattata all’alba del 2 febbraio di tre anni fa – eseguita dai carabinieri del Ros – che ha disarticolato il mandamento mafioso di Canicattì e non solo (individuando tracce dell’allora latitante Matteo Messina Denaro e che avrebbe fatto luce su intrecci tra Cosa nostra e Stidda nell’agrigentino nonché su una serie di estorsioni, in particolare nel settore delle mediazioni agricole emergono due figure di primo del panorama mafioso e stiddaro dell’intera provincia agrigentina.

Boss vecchia maniera, quelli nati prima ancora del fenomeno del pentitismo, ancorati alle regole della mafia anni 60 e tremendamente attuali, fortemente potenti come appunto la sentenza di primo grado ci mostra. Il riferimento è a Calogero “Lillo” Di Caro, 78 anni, dell’omonima e “nobile” famiglia mafiosa di Canicattì e Luigi Boncori, ravanusano di 73 anni, entrambi attualmente detenuti al 41 bis ed entrambi sfuggiti ad agguati compiuti nel periodo della guerra tra mafia e Stidda.

Di Lillo Di Caro il Gip del Tribunale di Palermo, Lirio Conti scrive: “Emerge con assoluta certezza la responsabilità di Calogero Di Caro, il quale ha mantenuto il ruolo apicale già accertato con le precedenti condanne, orientato – nei fatti oggetto del presente processo – quale capo mandamento di Canicattì. In questo ruolo, infatti, l’imputato ha impartito direttive per l’organizzazione di Cosa nostra territorio di riferimento, proprio con particolare riguardo all’organizzazione piramidale che vedeva il trio Boncori, Buggea e Giuliana quali soggetti operanti, per il modo diverso e con poteri diversi, sotto l’egida dell’imputato la cui posizione è in esame.

Richiamati qui gli argomenti già utilizzati per Boncori, Buggea e Castello avuto riguardo alla risalente partecipazione a Cosa nostra dell’imputato, già accertata con sentenza passata in giudicato. Ciò posto, poiché nel corso della ricostruzione del fatto si è ampiamente dato conto della natura apicale del ruolo di Calogero Di Caro si fa brevemente cenno a quanto ricostruito, facendo menzione dei dati che seguono. 

Invero è risultato che egli: – svolgesse – come detto – una funzione preminente circa la distribuzione, anche fra gli altri sodali sotto ordinati ma comunque apicali, del denaro provento del controllo mafioso sulle intermediazioni per la vendita di prodotti ortofrutticoli, come visto in numerose riunioni ma come emerso il 4 e il 6.11.2019, quando Buggea si protestava, peraltro, fedele allo stesso; – mantenesse il controllo sui affari criminali del territorio, venendo riconosciuto tributario persino di potere di vita e di morte (si pensi al furto subito da Giordano e alla genuflessione di Lentini, il quale si recava presso di lui per manifestargli la sua piena sottomissione e per chiederne il perdono, al dichiarato scopo di “poter dormire tranquillo” e, cioè, per evitare che lui e la sua famiglia fossero oggetto di violente punizioni. In merito, si ricorda come il controllo sul territorio rappresenti una “tipica manifestazione delle organizzazioni mafiose che esercitano il controllo del territorio attraverso personali attività, rivolte alla repressione dei fatti commessi in danno di soggetti partecipi dell’organizzazione o che comunque alla stessa si rivolgano per la soluzione di problematiche, e ciò fanno senza avere alcun potere per l’effettuazione di indagini o attività di repressione del crimine. L’esercizio di “potestà” sostitutive dei pubblici poteri costituisce una delle più eclatanti manifestazioni delle realtà criminali le quali mirano non soltanto all’arricchimento attraverso la consumazione di una o più fattispecie di delitto ma, anche, al controllo della popolazione vivente all’interno del territorio controllato, attraverso la repressione di quei piccoli fatti criminosi operati da soggetti estranei alle logiche criminali che vengono perseguiti e puniti sulla base di semplici sospetti od accertamenti compiuti con efferatezza”; – controllato dalla Polizia, fosse oggetto dell’interesse di due associati – Buggea e Porcello – circa le modalità dei controlli – venisse ritenuto il soggetto da spodestare da Buggea e Chiazza; – fosse il riferimento di Porcello allorquando questa chiedeva la punizione di Buggea per il tradimento. A ulteriore suggello di quanto detto, vi sono poi le dichiarazioni di Giuseppe Quaranta, che lo ha indicato come soggetto attualmente apicale, con il quale doveva mettersi in contatto per mezzo di Buggea. Con queste sue condotte, l’imputato ha pacificamente contribuito al mantenimento dell’associazione criminale Cosa nostra, non rescindendo in alcun modo i legami con Cosa nostra una, volta libero e, anzi, proseguendo indefesso nella conduzione di attività criminali, fermo il periodo di contestazione (dal dicembre 2018) che tiene debito conto dei precedenti procedimenti penali per il 416 bis c.p., che hanno visto l’imputato ripetutamente condannato.

Il Gip del Tribunale di Palermo, Lirio Conti anche per Boncori scrive senza esitazioni che: “Emerge con assoluta certezza la responsabilità di Boncori, il quale ha assunto e mantenuto il ruolo apicale già accertato con la precedente condanna, orientato – nei fatti oggetto del presente processo – al controllo delle famiglia di Canicattì, Ravanusa e Campobello di Licata; del tutto sconfessate, invero, le prospettazioni difensive, che non si sono realmente confrontate con il portato probatorio, limitandosi a negare quanto risulta di modo pacifico dagli atti. In questo ruolo, infatti, Boncori ha impartito direttive, presieduto riunioni e incontri con gli altri associati e gestendo tutte le relative attività e affari illeciti. Rileva, in questa sede, richiamare anzitutto il dato della precedente condanna per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.

In merito, si ricorda come: “la valutazione della prova della continuità dell’adesione all’associazione mafiosa di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che di per se’ potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un ’accusa “originaria” di partecipazione”(Cass. Pen. 43094/2013). Ciò in quanto “il vincolo associativo tra il singolo e l’organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione soltanto l’avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante il sodalizio criminoso” (Cass. Pen. 1703/2014). – “il sopravvenuto stato detentiva del soggetto non determina la necessario ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura – caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine – accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall’altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento. (Cass. Pen. 8461/2017); nello stesso depone poi anche recente giurisprudenza di legittimità, che ha condivisibilmente evidenziato come “In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso esclusione del singolo associato (Cass. Pen. 1162/2022).

La natura mafiosa dei rapporti che sono stati cristallizzati nel presente processo emerge tanto dai temi trattati (operazioni dell’AG. in danno di Cosa nostra, richieste estorsive, preteso controllo sul territorio, riferimenti frequenti a noti e meno noti esponenti mafiosi, il sostentamento detenuti etc.) quanto dal lessico utilizzato, dove non mancano i riferimento alla “famiglia” (termine ricorrente nei discorsi di Buggea, anche il 13.1.2020 quando interloquiva con Chiazza a proposito della destinazione delle somme derivanti dalle sensalie; al fatto che Buggea, Sicilia e Boncori fossero dello “stesso mandamento”; il ricorso a un linguaggio comunitaristico, al raffronto con la stidda, anch’essa plurime volte citata dai soggetti parlanti captati sempre in relazione alle mediazioni, ma anche in considerazione dei richiami all’organizzazione territoriale mafiosa nella provincia di Agrigento, alle guerre di mafia degli anni ’90 proprio con la stidda, all’esigenza di “ordine e disciplina”, nonché alla capacità intimidatoria del gruppo. Essa, peraltro, risultava – oltreché dal dato che trattasi di mafia “storica” – di modo specifico e concreto dal sistema di “riscossione” proprio nel settore delle mediazioni agricole, che non trova altra giustificazione logica se non agganciata alla tradizionale presa di Cosa nostra sul territorio siciliano (in merito, si ricorda, ad esempio, come il 18.10.2019 Buggea commentasse a Boncori “Zio Luì, una cosa gli dico… il rubinetto ce l’ha Vossia… apre e chiude”, facendo poi riferimento alla capacità intimidatoria del gruppo, data dal fatto che tale “Michele ” eravenuto tutto “pisciato” (cioè spaventato, ndr; o ancora la vicenda Pici; o la paura di Carmina di essere destinatario di comportamenti violenti daparte di Buggea, per i contrasti avuti (vedi confronto fra questi e Boncori del 25.5.2020). Peraltro, significative dell’intrusione nel tessuto economico dell’organizzazione sono le vicende relative alla Sud Conglomerati Srl, S.C.S. Costruzioni Edili S.r.l. e Sogemar Costruzioni Srl, che vedevano Buggea e Boncori quali protagonisti assoluti (con funzioni più sfumate di Giuliana e Sicilia).

Peraltro, sulle mafie storiche – in cui, per antonomasia, rientra Cosa nostra e in cui si inscrive anche la stidda – va detto come in materia di dimostrazione dell’esistenza delle mafie storiche “l’onere di motivazione del giudice patisce una significativa attenuazione in ordine all’an del sodalizio la cui esistenza trova conferma in decenni di storia giudiziaria non ravvisandosi al contrario alcun affievolimento dell’onere motivazionale con riferimento alla dimostrazione della partecipazione del singolo alla consorteria” cfr. (Cass. Pen. 28602/2015).

Ciò posto, poiché nel corso della ricostruzione del fatto si è ampiamente dato conto della natura apicale del ruolo di Boncori, si richiama brevemente quanto ricostruito facendo menzione dei dati che seguono.

Invero è risultato che egli: – concorresse all’amministrazione del denaro provento del controllo mafioso sulle intermediazioni per la vendita di prodotti ortofrutticoli, come visto in numerose riunioni ma come emerso il 4 e il 6.11.2019; – rivendicasse di continuo la propria anzianità mafiosa, che gli veniva riconosciuta dagli altri sodali (Buggea si riferiva allo stesso come l’unica “persona grande ”, il 16.10.2020 dopo averlo – il 25.5.2020 — definito suo “padre” in termini mafiosi; e Sicilia, nonostante la violazione commessa da Boncori in relazione a Costa, in sede di incontro con Boncori del 30.9.2020 si guardava bene dal mantenere l’atteggiamento spavaldo avuto con Buggea il 27.9.2020); – si occupasse del sostentamento economico alle famiglie dei detenuti, unitamente a Buggea e Sicilia. Si richiama ivi, a titolo sempre meramente esemplificativo, l’ordine dato a quest’ultimo “questi dividili ai carusi …” 30.9.2019; – dovesse concedere un’autorizzazione e avesse il potere di intervenire sull’istallazione di videopoker nel territorio di sua competenza (si pensi alla vicenda Bellavia, rivendicando il controllo su Ravanusa (“Perché si prendeva 200 ero dal bar… e quello… Quello del bar dice… Che devo fare? Gli ho detto… Tu come ti permetti di venire a Ravanusa? Cornuto che sei, pezzo di merda… Come, ci sono io e ti vieni a prendere 200 euro”; – si preoccupasse di fornire a Giuliana e Buggea delle schede per comunicazioni sicure.

Con queste sue condotte, l’imputato ha pacificamente contribuito al mantenimentodell’associazione criminale cosa nostra, non rescindendo in alcun modo i legami con Cosa nostra una volta libero e, anzi, proseguendo indefesso nella conduzione di attività criminali. Anche Porcello, peraltro, confermava il ruolo dell’imputato; le di lei dichiarazioni però si inseriscono in un quadro già ben solido e rappresentano solo l’ennesima riprova di quanto giudizialmente accertato nell’àmbito di questo procedimento.

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