santo stefano quisquina

Fondi agli enti locali, il TAR dà ragione ai Comuni di Bisacquino e Santo Stefano Quisquina

L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali dovrà procedere a un nuovo e corretto ricalcolo delle somme dovute ai Comuni di Bisacquino e Santo Stefano Quisquina

Pubblicato 5 ore fa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con la sentenza n. 607/2025 pubblicata il 5 febbraio 2026, ha accolto il ricorso presentato dai Comuni di Bisacquino e Santo Stefano Quisquina, annullando il Decreto Assessoriale n. 73 del 5 febbraio 2025 con cui la Regione Siciliana aveva ricalcolato i trasferimenti a loro destinati per l’anno 2013. Il TAR ha ritenuto illegittimo l’operato dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, che, pur dando formale esecuzione a una precedente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGARS), ne aveva di fatto vanificato gli effetti, perpetuando un’ingiustizia finanziaria ai danni dei due enti locali. 

La controversia trae origine da un errore commesso nel 2013, quando la Regione Siciliana, utilizzando dati demografici non aggiornati risalenti al 2001, aveva classificato i Comuni di Bisacquino e Santo Stefano Quisquina come enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, escludendoli dai benefici previsti per i comuni più piccoli nell’ambito del riparto del Fondo delle Autonomie Locali.

A seguito di un lungo contenzioso, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza n. 566/2024, aveva riconosciuto l’errore e ordinato alla Regione di includere i due Comuni nella fascia demografica corretta (inferiore a 5.000 abitanti, sulla base dei dati ISTAT 2012) e di rideterminare le somme a loro spettanti per l’annualità 2013. 

In presunta esecuzione della sentenza del CGARS, l’Assessorato aveva emanato il Decreto Assessoriale n. 73/2025. Tuttavia, come denunciato dai Comuni ricorrenti, difesi dall’avvocato Giuseppe Ribaudo, noto amministrativista, tale atto si limitava a una riclassificazione puramente formale. Per il calcolo dei trasferimenti, l’Amministrazione aveva infatti utilizzato come base la “spesa storica” del 2012, un dato a sua volta viziato dall’originaria ed erronea classificazione demografica. Questo meccanismo non solo non riconosceva le maggiori somme dovute, ma paradossalmente portava a richiedere ai Comuni la restituzione di fondi già percepiti. 

I Comuni ricorrenti hanno sostenuto che tale operato costituisse una violazione ed elusione del giudicato, oltre a un palese eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Il TAR Sicilia ha accolto le tesi dei Comuni, annullando il decreto regionale. I giudici amministrativi hanno stabilito che l’Amministrazione regionale, pur non incorrendo in una nullità per violazione del giudicato in senso tecnico, ha commesso un vizio di eccesso di potere .

Nella sentenza si legge che l’utilizzo del dato storico del 2012, senza una rivalutazione economica basata sulla corretta classificazione demografica, “comporta il mantenimento in vita di effetti finanziari fondati su un presupposto fattuale rivelatosi erroneo”. Il Collegio ha chiarito che una lettura meramente formale della precedente sentenza del CGARS sarebbe “eccessivamente riduttiva e non coerente con la ratio della pronuncia”. 

Il Tribunale ha inoltre riscontrato la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, evidenziando come i Comuni ricorrenti avessero ricevuto contributi “significativamente inferiori” rispetto ad altri enti della medesima fascia demografica, senza alcuna motivazione plausibile a giustificazione di tale disparità di trattamento .

Per effetto della sentenza, l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali dovrà procedere a un nuovo e corretto ricalcolo delle somme dovute ai Comuni di Bisacquino e Santo Stefano Quisquina per l’anno 2013, tenendo conto in modo sostanziale della loro corretta dimensione demografica.

L’avvocato Giuseppe Ribaudo, difensore dei Comuni, ha espresso grande soddisfazione per l’esito del giudizio: “Questa sentenza ristabilisce un principio fondamentale di giustizia sostanziale. Il Tribunale ha pienamente accolto le nostre tesi, riconoscendo che l’Amministrazione regionale, pur recependo formalmente la precedente pronuncia del CGARS, ne aveva di fatto vanificato gli effetti con un atto irragionevole e lesivo dei diritti dei miei assistiti. È stata censurata l’applicazione di un criterio, quello della spesa storica, basato su un presupposto demografico errato, e riaffermato il principio di uguaglianza nel riparto delle risorse pubbliche che apre grandi aspettative per tutti i comuni siciliani. Siamo lieti che il TAR abbia annullato il decreto, imponendo un riesercizio del potere che sia finalmente giusto, corretto e rispettoso del giudicato.”

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