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Il maxi incendio alla ditta Omnia, il tribunale: “D’Antona è l’esecutore materiale”

Depositate le motivazioni della sentenza (rito abbreviato) sul maxi incendio doloso alla ditta Omnia di Licata: ecco cosa dice il giudice

Pubblicato 3 ore fa

Sono state depositate nelle scorse settimane le motivazioni della sentenza (rito abbreviato) del processo scaturito dall’incendio doloso che nel gennaio dello scorso anno ha devastato il deposito rifiuti della ditta Omnia a Licata. In primo grado sono stati condannati Carmelo D’Antona, 40 anni, di Licata, a 14 anni di reclusione; 4 anni di reclusione, invece, sono stati inflitti a Gioconda Stemma, 53 anni, di Campobello di Licata (difesa dall’avvocato Giovanni Rinzivillo); 4 anni e 8 mesi è la pena disposta per Giuseppe Barbera, 51 anni, di Campobello di Licata (difeso dall’avvocato Salvatore Manganello). Infine 4 anni e 8 mesi sono stati inflitti a Maurizio Brancato, 50 anni, di Ravanusa (difeso dall’avvocato Carmelo Pitrola). A D’Antona, Famà, Barbera, e Gemma viene contestato il reato di incendio della discarica Omnia: ai primi due in qualità di ideatori dell’azione mentre gli altri due come esecutori materiali. Agli stessi viene contestata la circostanza aggravante di aver provocato un delitto contro la salute pubblica poiché il rogo sprigionò diossine cagionando un deterioramento dell’aria. A D’Antona e Brancato viene contestato il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma profferendo minacce nei confronti di un altro soggetto. D’Antona e Antona sono accusati di estorsione: secondo l’accusa avrebbero portato in aperta campagna un soggetto, sospettato di essere l’autore di un furto, e averlo picchiato e minacciato di morte affinché consegnasse loro 170 euro, pari al valore della merce rubata. A Carmelo D’Antona viene contestato anche un tentato omicidio: il 10 luglio 2024 avrebbe preso a sprangate un senza tetto a Campobello di Licata. La stessa vittima del tentato omicidio – Camara – è accusata di lesioni personali aggravate per aver picchiato una persona provocandole lesioni giudicate guaribili in una settimana. In questo articolo verrà pubblicata la motivazione relativa al solo incendio della ditta Omnia. Ecco cosa scrive il giudice.

“Dagli elementi di cui consta il compendio probatorio si ricava che i responsabili venivano correttamente individuati nelle persone di D’Antona, Barbera e Stemma Gioconda. Procedendo con l’analisi dei contributi dei singoli correi, sebbene la Stemma si sia dichiarata estranea ai fatti, individuando come soli responsabili dell’innesco dell’incendio il Barbera, in qualità di palo, e il D’Antona, quale esecutore materiale, nell’opposta direzione della sua compartecipazione depone l’analisi del tabulato del traffico telefonico prodotto dall’utenza da lei. Esso, infatti, documenta che, al pari di quanto accaduto per le utenze cellulari in uso al D’Antona Carmelo e al Barbera Salvatore Giuseppe, l’utenza in uso alla donna presentava un periodo di inattività coincidente con l’orario in cui & stato appiccato l’incendio allo stabilimento “Omnia” di Licata [..] Ulteriore riscontro in tal senso si rinviene, poi, nel contenuto delle conversazioni intercettate nell’ambito dell’attività investigativa: in particolare, nel corso di un dialogo con un soggetto terzo alla vicenda, Salamone Francesco, quando quest’ultimo si chiedeva come fosse possibile che la Stemma conoscesse con precisione i dettagli nonché i responsabili dell’incendio, il D’Antona chiariva che li sapesse in quanto presente in prima persona al momento della commissione del reato:“Ah? C’era lei quando abbiamo fatto là…”. Particolarmente significative in ordine alla ricostruzione della dinamica delittuosa, nonché attendibili e credibili in quanto lineari e dettagliate, si rivelano, ad avviso di questo Giudice, le dichiarazioni rese dal Barbera in sede di interrogatorio. Questi, infatti, nell’ammettere la propria responsabilità in relazione alla consumazione dell’incendio dello stabilimento “OMNIA”, ancorché timoroso di possibili ritorsioni, chiamava in correità tanto il D’Antona quanto la Stemma, riferendo che la realizzazione del reato fosse stata proposta dal D’Antona quando i tre si trovavano riuniti presso l’abitazione di quest’ultimo, sita nel comune di Ravanusa, per fare uso di stupefacenti. Il Barbera proseguiva, poi, la ricostruzione affermando che l’incendio fosse stato appiccato dolosamente dal D’Antona e dalla Stemma utilizzando um accendino, mentre lui attendeva in macchina rivestendo il ruolo di palo, il cui compito consisteva nel parcheggiare la propria autovettura presso un ponte nelle vicinanze, ove attendeva il rientro dei compartecipi. Che il D’Antona abbia assunto il ruolo di esecutore materiale dell’incendio trova, altresì, riscontro nel contenuto di alcune conversazioni risalenti al 19 giugno 2024, captate mediante l’intercettazione telematica effettuata sul dispositivo cellulare di lui: “A Licata sempre…. e lì ho bruciato…”;e ancora:“Lì ho fatto un’operazione…”. Le frasi proferite dall’imputato nel corso della conversazione, interpretate alla luce del contesto dialogico nel quale sono state rese delle indicazioni spaziali fornite dall’imputato, consentono di affermare che l’imputato stesse inequivocabilmente alludendo alla condotta criminosa oggetto della presente imputazione. Sulla base di quanto detto, dunque, si ricava che i contributi causali della Stemma, del D’Antona e del Barbera integrino la fattispecie incriminatrice. I primi due, infatti, volontariamente e consapevolmente, ponevano in essere, in concorso tra loro, comportamenti volti a cagionare P’incendio di cose altrui mediante l’utilizzo di un accendino, che senza dubbio si connota come uno strumento causalmente efficiente rispetto alla produzione dell’evento. Quanto alla posizione del Barbera – il quale, rappresentatosi la commissione del reato, volontariamente vi prendeva parte in qualità di palo che attendeva in automobile il rientro dei compartecipi la rilevanza penale del suo contributo ai fini della realizzazione del reato concorsuale viene recuperata in forza della clausola generale dell’art. 110 c.p. e della sua funzione di criminalizzazione di condotte atipiche che altrimenti non sarebbero riconducibili alla fattispecie tipica del reato base. [..] Ulteriormente, portato a consumazione il reato di incendio de qua, il D’Antona continuava ad esercitare, nei confronti della Stemma e del Barbera, una posizione di supremazia decisionale e di direzione [..] In sede di interrogatorio, infatti, ilBarbera affermava che il D’Antona, consapevole che il primo sarebbe andato di lì a poco a rendere dichiarazioni, lo avesse ammonito di non indicare agli operanti alcun nominativo dei soggetti coinvolti e di fare attenzione a cosa avrebbe affermato [..] E ancora, prima di riuscire ad incontrare il Barbera, il D’Antona si confrontava con la Stemma e, per il tramite della donna, in quanto compagna di Barbera, faceva pervenire a quest’ultimo un inequivoco messaggio intimidatorio, rappresentando che ,qualora fosse emerso che il Barbera avesse riferito circostanze per lui compromettenti, sarebbe andato incontro a gravi conseguenze personali: “Ou, io ti posso dire una cosa, avevo un uccello che si chiamava Whisky…Il giorno che cantava è morto”.”

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