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Le “anomalie” dell’appalto milionario a Ravanusa, la prima segnalazione nel 2022

La prima segnalazione all’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, viene inoltrata dall’Ance Sicilia nell’ottobre 2022.

Pubblicato 3 minuti fa

L’inchiesta della procura di Agrigento su un presunto giro di mazzette per corrompere i pubblici ufficiali e pilotare le gare pubbliche parte da lontano. Sono trascorsi, infatti, oltre due anni dai primi “campanelli d’allarme” segnalati prontamente dalle autorità preposte a tutelare l’integrità della pubblica amministrazione e contrastare la corruzione. Come nel caso di Ravanusa. Un appalto di oltre 20 milioni di euro per la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti nella zona industriale. Lavori – quelli per la creazione del centro raccolta rifiuti – in realtà mai effettivamente iniziati. Un bando di gara che presentava “stranezze” già nella sua fase iniziale e che oggi la procura di Agrigento ha messo nel mirino. La prima segnalazione all’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, viene inoltrata dall’Ance Sicilia nell’ottobre 2022. 

LA SEGNALAZIONE DELL’ANCE NEL 2022

L’associazione dei costruttori, in particolare, rilevava tre “stravaganze” nell’appalto: 1) la “presunta errata applicazione dell’articolo 48, comma 1 e 5, del DL n. 77/2021 ritenendo che le disposizioni derogatorie in esso contenute, consentissero la possibilità di porre a base di gara un progetto di fattibilità tecnico ed economica di livello preliminare solo nel caso di affidamenti di opere finanziate in tutto o in parte dalle risorse del PNRR e del PNC, mentre l’appalto in esame risultava finanziato da fondi FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione), nello specifico i cosiddetti “Patti per il sud FSC 2017 – 2020”; 2) Il termine previsto nel bando per la presentazione dell’offerta – che comprendeva anche la presentazione di un progetto definitivo – anche ove sussistenti possibili ragioni di urgenza, appariva incongruo se rapportato all’elaborazione di un progetto munito dei necessari livelli standard di qualità come previsti dal codice. 3) Un difetto di competenza della S.A nella gestione della procedura di affidamento dei lavori in oggetto, essendo la gara, per l’importo dell’appalto superiore alla soglia comunitaria, di competenza dell’U.R.E.G.A. (Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori). 

L’INTERVENTO DI ANAC 

Dopo la segnalazione, l’Anac avvia nel febbraio 2023 un’istruttoria chiedendo al Comune di Ravanusa, e alla Regione Sicilia – Dipartimento acqua e rifiuti (di seguito DRAR) – ciascuno per quanto di competenza, delucidazioni riguardo le presunte criticità dell’appalto in questione, unitamente a documentazione. “Con nota assunta a protocollo n. 17892 in data 06/03/2023 perveniva risposta da parte del Comune di Ravanusa. Nessuna risposta perveniva invece dalla Regione Sicilia, pertanto, permanendo l’inadempimento anche a seguito di solleciti, ai sensi dell’art. 222 del d.lgs 36/2023, veniva avviato un procedimento sanzionatorio a cura dell’ufficio sanzioni dell’Autorità nei confronti dell’Amministrazione regionale ad esito del quale in ultimo, in data 17/01/2024, venivano acquisiti gli atti richiesti. Il 12 giugno 2024 Anac approvava la Comunicazione di Risultanze Istruttorie – nel seguito CRI – e rilevata la necessità di ulteriori chiarimenti in merito all’attività della SSR ATO 4 Agrigento Provincia Est originario destinatario dei finanziamenti per la realizzazione dell’intervento in oggetto, anche la proposta di estensione dell’attività di vigilanza all’Ente suddetto. Con nota assunta a prot. n. 0076505 del 03/07/2024 perveniva risposta da parte dell’SSR ATO 4 di Agrigento; con nota assunta a prot. n. 84518 in data 17/07/2024 perveniva il definitivo riscontro da parte della Regione Sicilia; con nota assunta a prot. n. 085031 del 18/07/2024 perveniva, infine, la nota di risposta del Comune di Ravanusa.”

LA DELIBERA DELL’ANAC

Il 4 dicembre 2024 l’Anac, con una delibera del presidente Giuseppe Busia, rileva:la distorta interpretazione ed errata applicazione da parte dell’SSR ATO dell’art. 23 comma 12 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC, riguardo all’affidamento del contratto di supporto tecnico allo stesso operatore che in precedenza aveva già svolto il medesimo incarico; l’errata valutazione da parte della SSR ATO del corrispettivo da riconoscere ai consulenti tecnici per l’espletamento dei servizi di ingegneria posto che per la valutazione del compenso, pur effettuata ai sensi del DM 17 giugno 2016, sono stati assunti parametri riferiti alla progettazione definitiva quando invece, di fatto, il progetto poi posto in gara è risultato di livello preliminare; la mancata indizione della conferenza dei servizi da parte del Comune di Ravanusa sul progetto di livello preliminare con conseguente inottemperanza all’art. 48 comma 5 del DL 31 maggio 2021, n. 77, il quale statuisce che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; la mancata acquisizione di tutti i pareri di legge a corredo del progetto da porre in gara con conseguente non ottemperanza, da parte del verificatore e del Responsabile del Procedimento, all’art. 26 comma 8 del d.lgs 50/16 per errata verifica e validazione del progetto posto a base di gara; la mancata effettuazione della procedura di screening ambientale di cui all’art. 19 del d.lgs 152/06, obbligatoria sul progetto preliminare prima dell’avvio della gara essendo l’impianto ricadente tra i progetti elencati nell’Allegato IV alla Parte 2 punto 7) lettera z.b) del D.Lgs. 152/2006, con conseguente non ottemperanza da parte della S.A. alla normativa ambientale; l’incongruo termine richiesto dal bando per la ricezione delle offerte con conseguente non ottemperanza dell’art. 79 del d.lgs 50/16 e possibile restrizione della concorrenza. Si ritiene, infatti, che nello specifico caso di appalto integrato esteso non si sia tenuto in adeguato conto della particolare onerosità dell’offerta che prevede che l’operatore economico concorrente presenti già in sede di gara un progetto definitivo dell’intervento; la mancata ottemperanza all’art. 48 comma 5 del DL 31 maggio 2021, n. 77 in vigore al tempo di avvio del bando di gara (10/10/2022) per ciò che attiene l’assente previsione di un corrispettivo per il progetto definitivo acquisito in sede di gara. Il comportamento sostanzialmente contrario ai principi di economicità, efficienza e di buon andamento dell’Amministrazione come sanciti dall’art. 97 della Costituzione del Dipartimento acque e rifiuti della Regione Sicilia il quale, nell’adempimento dei propri compiti istituzionali, è apparso inerte non attivandosi adeguatamente per la corretta e pronta realizzazione dell’opera anche con l’eventuale attivazione dei poteri sostitutivi.”

L’INCHIESTA DELLA PROCURA DI AGRIGENTO

Quattro le persone indagate per questo specifico appalto: Sebastiano Alesci, 67 anni, dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Licata; Vittorio Giarratana, 52 anni, di Ravanusa, dirigente del settore lavori pubblici; Rosaria Bentivegna, 67 anni, e Antonio Belpasso, 38 anni, rispettivamente amministratore unico e responsabile tecnico della “BE.I.CO”, la società che si è aggiudicata poi l’appalto. L’accusa è quella di turbata libertà degli incanti in concorso. Secondo la procura di Agrigento, in particolare, Alesci (che era il Responsabile del procedimento) avrebbe omesso di richiedere in tempo utile la valutazione sulla assoggettabilità del progetto a V.I.A, pubblicato il bando di gara “ritenuto poco trasparente” sull’albo pretorio e indicato l’appalto come “urgente” e con una tempistica ristretta che non rispettava i cosiddetti canoni di proporzionalità ma – soprattutto – avrebbe inserito nell’appalto dei parametri tali da far rientrare la società “Be.i.Co” tra le ditte in possesso dei requisiti e che, allo stesso tempo, imponessero la condizione di poter subappaltare i lavori. La gara d’appalto veniva effettivamente aggiudicato dalla società in questione, peraltro unico soggetto offerente. 

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