Truffa ai danni della Tua? L’azienda impugna le assoluzioni e chiede 45mila euro a sei autisti
In primo grado dieci autisti sono stati assolti dai reati di truffa e interruzione di pubblico servizio. L’azienda impugna il verdetto nei confronti di sei dipendenti
La Tua, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico ad Agrigento, ha impugnato la sentenza di assoluzione nei confronti di sei dei dieci autisti che erano finiti a processo (venendo tutti scagionati) per una presunta truffa sulla vendita dei biglietti delle corse e per ipotesi di interruzione di pubblico servizio. Esattamente un anno addietro il giudice Agata Anna Genna ha assolto tutti gli imputati “perchè il fatto non sussiste”. La procura di Agrigento aveva chiesto la condanna soltanto per cinque dei dieci imputati ma – dopo il verdetto – ha deciso comunque di non impugnare la sentenza. Cosa che, invece, è stata fatta adesso dalla Tua che chiede a sei autisti (con altri quattro è stato raggiunto un accordo extragiudiziale) anche un risarcimento del danno di 44.679,40 euro oltre alle spese processuali. Il processo di secondo grado non è stato ancora fissato.
L’INDAGINE
I fatti contestati risalgono al 2017. L’inchiesta nasce dalla denuncia della Tua che, in seguito a presunte anomalie sugli incassi dei biglietti, decise di far monitorare gli autisti da un investigatore privato. Secondo l’impianto accusatorio, che però non ha trovato conferma nel primo grado di giudizio, i dipendenti avrebbero venduto a bordo dei mezzi pubblici titoli di viaggio (cosiddetti biglietti di tariffa A) acquistabili esclusivamente presso le rivendite al maggior prezzo previsto per i biglietti vendibili sul bus (tariffa B). Inoltre, sempre secondo quanto prospettato dall’accusa, anche in questo caso senza trovare riscontro nel processo di primo grado, gli imputati non avrebbero registrato la vendita dei tagliandi nella distinta giornaliera e, in certe occasioni, avrebbero anche incassato il corrispettivo dei biglietti venduti più volte per lo stesso viaggio. Agli autisti venivano contestate inoltre anche ipotesi di interruzione di pubblico servizio poiché durante il turno avrebbero sostato con il mezzo al di fuori del percorso consentito, modificando le tappe e non effettuando delle fermate predisposte con conseguente turbamento della regolarità della corsa.
IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Nel febbraio scorso il tribunale di Agrigento ha assolto tutti gli imputati “perchè il fatto non sussiste”. Il giudice, nelle motivazioni della sentenza, scrisse tra le altre cose che “le risultanze dibattimentali non consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta degli imputati atteso che la testimonianza resa dal principale teste dell’accusa è caratterizzata da numerosi tratti di contraddittorietà e insufficienza proprio con riguardo ai tempi e alle modalità della condotta contestata.” Il giudice, pur ritenendo legittimo l’operato dell’azienda nell’assumere un investigatore in seguito a dei sospetti sui dipendenti, ha ritenuto però contraddittoria ed insufficiente la testimonianza del professionista in aula. In particolare, dalla deposizione del teste, non è stato possibile evincere con certezza la “durata complessiva e le modalità dell’investigazione”, “il numero di volte in cui il teste si è recato sui luoghi di accertamento”, “l’attribuzione delle verifiche effettuate a sè stesso, piuttosto che ai suoi collaboratori” ed il “numero di condotte truffaldine da assegnare a ciascun imputato.”
I MOTIVI DELL’APPELLO
La Tua, rappresentata dall’avvocato Luca Andolina, contesta di fatto tutte le argomentazioni messe nero su bianco in sentenza dal giudice di primo grado. La parte civile, dunque, lamenta in prima battuta una omessa valutazione delle prove acquisite affermando che “il primo decidente abbia totalmente pretermesso, in sede di ricostruzione fattuale, i molteplici elementi messi a disposizione dall’istruttoria dibattimentale”. “Il giudice di prime cure – si legge nell’atto di appello – silimita ad evidenziare l’esiguità del danno patrimoniale accertato dall’investigatore privato (0,50 euro) in occasione delle sue singole verifiche a campione. La motivazione è da respingere per un duplice ordine di motivi: il primo, in punto di stretta logica, per coerenza con l’ammissibilità della deposizione dell’investigatore, il cui accertamento è stato ritenuto non lesivo dei diritti dei lavoratori proprio in quanto “a campione” e quindi conforme all’art. 4 St. Lav.; se il controllo non fosse stato a campione, ma sistematico, l’accertamento non sarebbe stato utilizzabile per violazione di norma imperativa; l secondo, per ragioni di completezza di valutazione del corposo materiale probatorio; infatti, ritenere che il controllo, in quanto a campione, non dimostri il danno, omettendo al contempo di verificare i dati contabili che integrano quell’accertamento investigativo, configura omissione ricostruttiva assai grave da parte del Decidente.” Per l’azienda di trasporto pubblico, dunque, esisterebbe “un enorme danno economico e si pongono in termini di gravità, precisione e concordanza”.





