“Aveva reso dichiarazione non veritiera”, rigettato ricorso revisore dei conti agrigentino
Per effetto della suddetta dichiarazione mendace, doveva considerarsi evidente come fosse venuta meno la fiducia dell’Ente Pubblico in ordine all’affidabilità
Nel 2020, il Comune di Belmonte Mezzagno, con avviso pubblico, rendeva noto che il Consiglio Comunale avrebbe proceduto alla nomina, tramite sorteggio, dei Revisori dei Conti per il triennio 2020/2023. Ai fini della partecipazione alla predetta selezione i concorrenti avrebbero dovuto dichiarare gli incarichi svolti presso gli Enti locali, aventi una durata triennale, accettando la condizione automatica di decadenza dalla nomina, ove in sede di verifica, una o più dichiarazioni rese fossero risultate non veritiere.
Il Dott. R. C., originario di Grotte, di anni 63, partecipava a tale selezione e all’esito del previsto sorteggio veniva nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Belmonte Mezzagno, risultando il candidato che aveva svolto il maggior numero di incarichi presso altri Comuni. Pur tuttavia, in sede di verifica delle dichiarazioni rese, l’Amministrazione comunale accertava che il Dott. R.C., aveva reso delle dichiarazioni non veritiere in merito ad un incarico di Revisore dei Conti e, pertanto, ai sensi della normativa prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, ne dichiarava la decadenza dalla carica di Presidente e componente del Collegio dei Revisori. Avverso tale provvedimento di decadenza, lamentando la sproporzionalità della sanzione comminata, il Dott. R.C. proponeva ricorso innanzi al TAR-Palermo chiedendone l’annullamento, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali patiti e corrispondenti al compenso spettante per l’incarico. Nel giudizio si costituiva il Comune di Belmonte Mezzagno, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, che rilevando l’infondatezza del ricorso ne chiedeva il rigetto.
In particolare l’Avv. Rubino evidenziava la legittimità della delibera impugnata dal ricorrente, avendo l’Amministrazione comunale accertato, in fase di verifica, la non veridicità delle dichiarazioni rese dal ricorrente e sussistendo, invece, per i partecipanti l’obbligo di dichiarare il vero per tutti i dati oggetto di dichiarazione a prescindere dalla riconducibilità degli stessi ai requisiti di partecipazione.
Pertanto, le dichiarazioni e prescrizioni contenute nello schema di domanda dovevano ritenersi vincolanti nei confronti dei concorrenti ed inoltre, la decadenza dell’autore di dichiarazioni mendaci doveva considerarsi in ogni caso una conseguenza direttamente prevista dalla legge (art. 75 del DPR n. 445/2000). Il legale dell’amministrazione comunale deduceva che la dichiarazione resa dal Dott. R.C. non poteva considerarsi un falso innocuo, in quanto la dichiarazione resa era comunque in astratto idonea ad incidere, influenzare e condizionare la valutazione dei requisiti soggettivi da parte dell’Amministrazione, ovvero a causare un potenziale danno nei confronti degli altri candidati.
Infine, per effetto della suddetta dichiarazione mendace, doveva considerarsi evidente come fosse venuta meno la fiducia dell’Ente Pubblico in ordine all’affidabilità del ricorrente, sicché non avrebbero potuto ritenersi sussistenti le condizioni per svolgere il delicatissimo ruolo di componente del Collegio dei Revisori dei conti. Ebbene, con sentenza dell’1 febbraio 2024, condividendo le argomentazioni difensive dell’Avv. Girolamo Rubino, il TAR-Palermo ha rigettato il ricorso proposto dal Dott. R.C ed ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Comune di Belmonte Mezzagno.