Palma di Montechiaro

Il Tar Lazio condanna il Miur in accoglimento di un ricorso di una docente agrigentina

La professoressa Angela Bellia, di 51 anni, di Agrigento, aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, nel settore concorsuale teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, allegando il proprio curriculum e tutta la documentazione necessaria. Pubblicato l’elenco dei candidati […]

Pubblicato 5 anni fa

La professoressa
Angela Bellia, di 51 anni, di Agrigento, aveva presentato domanda di
partecipazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e
seconda fascia, nel settore concorsuale teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi, allegando il proprio curriculum e tutta la documentazione
necessaria.

Pubblicato
l’elenco dei candidati abilitati la docente agrigentina apprendeva di essere
stata giudicata inidonea; ma dalla lettura del giudizio collegiale ma anche dai
singoli giudizi emergeva una evidente contraddittorietà nell’operato della
commissione. Ed infatti i suddetti giudizi espressi dalla Commissione erano di
eccellenza sia in termini qualitativi che quantitativi; tuttavia, in
conclusione, la valutazione era negativa. Ed allora la professoressa Bellia,
con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, impugnava davanti al Tar Lazio
il giudizio di inidoneità; il Tar adito con ordinanza accoglieva la domanda
cautelare avanzata dalla ricorrente ai fini del riesame. Ma la medesima commissione
esaminatrice confermava nuovamente di non attribuire alla ricorrente
l’abilitazione scientifica nazionale; pertanto, con ricorso per motivi aggiunti
la professoressa Bellia impugnava davanti al Tar Lazio il nuovo giudizio di non
idoneità. Con sentenza di merito il Tar Lazio, ritenendo che l’esito di
inidoneità si poneva in insanabile contrasto con le premesse, rivelandosi
illogico ed incongruente oltre che contraddittorio, accoglieva il ricorso ed i
successivi motivi aggiunti, ordinando al Miur di procedere al riesame del
giudizio ad opera di una differente commissione e condannando il Ministero al
pagamento delle spese giudiziali.

Inopinatamente
anche la nuova commissione deliberava di non attribuire alla candidata
l’abilitazione scientifica nazionale, in palese contraddittorietà rispetto alle
pubblicazioni scientifiche ed ai titoli oggetto di valutazione; donde la
proposizione di un nuovo ricorso giurisdizionale davanti al Tar Lazio, sempre
con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino che, in particolare, ha
censurato il provvedimento impugnato sotto un duplice profilo; in primo luogo
in quanto il giudizio collegiale e quello individuale di un singolo commissario
sarebbero identici, in violazione dei principi elaborati in materia dalla  giurisprudenza, ed in secondo luogo sotto il
profilo dell’eccesso di potere per irragionevolezza ed arbitrio, essendovi una
intrinseca contraddizione tra le lusinghiere considerazioni spese dai
commissari nei giudizi individuali e le negative conclusioni della procedura.
Il Tar del Lazio, sezione terza, ritenendo fondate entrambe le censure
formulate dall’avvocato Rubino, ha accolto anche il nuovo ricorso, annullando
il provvedimento impugnato e condannando nuovamente il Ministero al pagamento
delle spese giudiziali. A questo punto la ricorrente dovrà essere valutata
nuovamente ad opera di una commissione del tutto diversa rispetto a quella che
aveva in precedenza, operato mentre il Ministero dell’Istruzione dovrà pagare
le spese anche del nuovo giudizio in cui è risultato soccombente.

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