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Mafia: Tar, ok scioglimento Consiglio comunale Camastra

Nessuna illegittimita’ nel provvedimento con il quale nell’aprile dello scorso anno e’ stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Camastra (Agrigento) per ingerenze della criminalita’ organizzata. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall’ex sindaco Angelo Cascia’ e dal suo vicesindaco Vincenzo Urso. I […]

Pubblicato 5 anni fa

Nessuna illegittimita’ nel
provvedimento con il quale nell’aprile dello scorso anno e’ stato disposto lo
scioglimento del Consiglio comunale di Camastra (Agrigento) per ingerenze della
criminalita’ organizzata.

L’ha deciso il Tar del Lazio con una
sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall’ex sindaco Angelo
Cascia’ e dal suo vicesindaco Vincenzo Urso. I fatti che portarono allo
scioglimento del Comune segnarono come punto d’inizio un provvedimento
cautelare emesso nel 2016 dalla Dda di Palermo nei confronti di alcuni
esponenti della malavita locale; in seguito a questo, la Prefettura ritenne la
sussistenza di legami tra gli amministratori locali e la malavita locale, dando
cosi’ avvio alla procedura di nomina della Commissione straordinaria per la
gestione dell’Ente.

Ricordando come “lo
scioglimento del Consiglio comunale prescinde dall’accertamento di
responsabilita’ di singoli soggetti”, il Tar ha segnalato come a suo
avviso “non possono assumere rilevanza nel presente giudizio gli esiti dei
giudizi richiamati dai ricorrenti, di cui peraltro non risulta il passaggio in
giudicato”; piuttosto “e’ l’aspetto ambientale nel suo complesso ad
assumere rilevanza ed e’ emerso che sussisteva una organizzazione malavitosa locale
che aveva interesse, anche solo per influenzare i cittadini e mostrare il
proprio potere di dominio potenziale, a mostrare di sostenere una certa parte
politica in prossimita’ delle consultazioni elettorali”.

Per i giudici, tutti i fatti
indicati e valutati consentono “di ritenere sufficiente il ‘quadro di
insieme’ che deve caratterizzare i presupposti per lo scioglimento”. La
conclusione e’ che “diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, i
provvedimenti impugnati hanno correttamente individuato la sussistenza dei
presupposti di fatto che legittimavano l’adozione del provvedimento” di
scioglimento dell’Amministrazione “evidenziando, con argomentazione logica
e congruente, la sussistenza di numerose circostanze fattuali, dalle quali si
e’ logicamente dedotta l’esistenza del ‘condizionamento’ in atto”.

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