“Il Comune non poteva rideterminare i costi dell’appalto in fase di proroga”: Tar dà ragione alle imprese
Il Tar ha accolto il ricorso presentato dal RTI Iseda – Ecoin - Icos contro il Comune di Porto Empedocle
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso presentato dal RTI Iseda – Ecoin – Icos contro il Comune di Porto Empedocle per il provvedimento dello scorso anno, con cui aveva deciso di rideterminare i costi industriali riconoscibili nell’appalto dei rifiuti prorogato dallo stesso Ente.
Il RTI Iseda capogruppo, con il patrocinio degli avvocati Calogero Noto Millefiori e Giuseppe Angelo Rizzo, ha impugnato vari provvedimenti del Comune di Porto Empedocle, tra cui la determinazione n. 94 del 20 giugno 2024, che ha ridotto il corrispettivo contrattuale di 410mila euro per costi ritenuti non sostenibili, e le successive proroghe tecniche del servizio fino al 31 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento.
Il Tar, dopo avere affermato la propria giurisdizione sulla controversia, ha accolto il ricorso introduttivo delle imprese e i motivi aggiunti, ritenendo illegittimi i provvedimenti impugnati per violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi e per violazione delle norme che regolano le proroghe tecniche.
La sentenza sottolinea che le proroghe tecniche devono rispettare le condizioni economiche originarie del contratto e non possono essere modificate unilateralmente.
Secondo il Tar, infatti, “i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, siccome volti a prolungare la vigenza del rapporto contrattuale pregresso, per il tempo necessario all’espletamento della gara con cui si selezionerà il successivo fornitore della Pubblica amministrazione, hanno la natura di proroghe tecniche non vi era margine per la rideterminazione del corrispettivo contrattuale, atteso che il compenso spettante per tale periodo è disciplinato dalle citate disposizioni, che escludono durante la vigenza del prolungamento la possibilità di una modifica del corrispettivo spettante all’appaltatore con specifico riferimento al periodo necessario alla definizione della nuova gara”.