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Il “paracco” di Palma di Montechiaro, i giudici: “Lo Vasco fa parte del clan ma non è un capo-decina”

Ecco cosa scrive il tribunale sull’appartenenza di tre palmesi al “paracco” guidato dal capomafia Rosario Pace

Pubblicato 4 ore fa

In questo stralcio processuale a tre dei dodici imputati veniva contestato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso per aver fatto parte del “paracco” di Palma di Montechiaro. Si tratta di Sarino Lo Vasco, a cui in origine era addebitata anche l’aggravante del ruolo direttivo, Tommaso Vitanza, e Rosario Meli. I primi due sono stati condannati a 10 anni di reclusione mentre il terzo è stato assolto perchè il fatto non sussiste. Nove invece le condanne che sono già diventate definitive con il pronunciamento quattro mesi fa della Cassazione. Tra queste vi è anche quella del capomafia Rosario Pace al quale sono stati inflitti 20 anni di reclusione in continuazione con una precedente condanna. I giudici della prima sezione del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, hanno depositato nelle scorse settimane le motivazioni della sentenza ed è possibile, dunque, avere un quadro chiaro e netto della vicenda. Ecco cosa scrive il collegio relativamente alle posizioni dei tre imputati accusati di mafia. 

SARINO LO VASCO 

“Numerose sono le intercettazioni dalle quali si ricava la prova della partecipazione di Sarino Lo Vasco al sodalizio mafioso denominato paracco. La disamina di tali conversazioni, tuttavia, ad avviso del Tribunale, non consente di addivenire alla dimostrazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell’assunzione da parte del predetto imputato di un ruolo direttivo al!’interno del gruppo criminale in esame. Con maggior dettaglio esplicativo, gli elementi di prova a carico del prevenuto si ritengono idonei all’affermazione di una responsabilità in ordine al reato di “partecipazione” all’associazione per  delinquere di stampo mafioso denominata paracco, ma non sono altresì idonei ad affermare che Lo Vasco Sarino collaborasse con Rosario Pace (leader indiscusso del “paracco”) nella direzione e organizzazione dell’associazione, assumendo il ruolo di “capo-decina” [..] Si ritiene ampiamente raggiunta la prova della partecipazione, con ruolo attivo e dinamico, di Lo Vasco Sarino ali’ associazione di stampo mafioso denominata “paracco”. Per contro, evidenziato come alcun rilievo probatorio certo possa riconnettersi alla conversazione, intercettata in data 16 agosto 2017 e poc’anzi richiamata, in cui tale “Sarino” era identificato quale capo-decina dell’associazione dai due interlocutori intercettati (per l’appunto Morgana e Montalto), residua un’unica conversazione idonea a documentare la fattiva assunzione da parte di Lo VascoSarino di un ruolo “organizzativo” (e, quindi, apicale) all’interno dell’associazione. Trat- tasi della conversazione già richiamata in cui egli, lamentando le posizioni dispotiche del capo del paracco (Rosario Pace), evidenziava il proprio potere di coordinamento degli altri uomini, in virtù  del quale, a richiesta del capo, egli avrebbe potuto decidere chi tra i sodali mettergli a disposizione. Tale conversazione costituisce l’unico indizio da cui è possibile ricavare il ruolo di “organizzatore” svolto dal prevenuto all’interno del sodalizio criminoso e, come tale, si ritiene insufficiente per pervenire a una condanna, rispettosa della regola di valutazione probatoria sancita dall’art. 192, comma II c.p.p., per la più grave fattispecie di reato, ipotizzata dalla Pubblica accusa e contestata all’odierno imputato, di cui all’art. 416-bis, comma II c.p.”

TOMMASO VITANZA

“Numerose sono le intercettazioni dalle quali si ricava la prova dello stabile inserimento di Vitanza Tommaso nella struttura organizzativa del “paracco” e il contributo da lui offerto alla permanenza e al rafforzamento del gruppo criminale in esame [..] Da ultimo, ulteriore dimostrazione che Tommaso Vitanza prendesse parte, con ruolo dinamico, alla vita dell’associazione criminale operante nel territorio di Palma di Montechiaro, contribuendo causalmente al suo rafforzamento emerge dalle plurime conversazioni, alcune delle quali sono state riportate testualmente nella parte generale (v. par. 2.3.1., pagine 33 e 34, alle quali si fa espresso rinvio), che testimoniano il compimento da parte del prevenuto di attività significative nell’interesse criminale, quali per l’appunto l’attività di sostegno di candidati politici graditi al sodalizio, tra i quali compariva Carmelo Pullara. Non è emerso, invece, che il sodalizio criminale al quale hanno preso parte gli imputati Lo Vasco Sarino e Vitanza Tommaso abbia investito risorse finanziarie in attività economiche di cui aveva ottenuto il controllo con metodo mafioso, circostanza che induce il Tribunale ad esclu- dere, per ambedue gli imputati, la contestata aggravante di cui al sesto comma dell’art. 4I6-bis c.p.”

ROSARIO MELI 

“Con riguardo a Meli Rosario non si rinvengono in atti elementi probatori atti a dimostrare la sua partecipazione ali’ associazione di stampo mafioso denominata “paracco”. L’unica breve conversazione che, secondo la Pubblica Accusa, sarebbe riferibile all’odierno imputato è quella intercettata il 16 agosto 2017 tra Giuseppe Morgana e Salvatore Montalto, nel corso della quale il primo, dopo aver incontrato Rosario Meli, Io avrebbe avvisato, in forma assolutamente criptica, della imminente organizzazione di una prossima riunione, raccomandandogli di mantenere il segreto e di non dire nulla di quanto riservatamente rivelato. In relazione alla conversazione richiamata, tuttavia, rileva il Tribunale come difetti qualsiasi elemento di collegamento con l’odierno imputato, atteso che in sede di perizia trascrittiva non è stata identificata neppure l’identità del dialogante (indicato come “UOMO 2”) e che nel corso dell’istruttoria dibattimentale non sono stati addotti elementi specifici che consentano di identificare l’interlocutore di Morgana, nella citata intercettazione, proprio in Rosario Meli.”

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