Blitz “Ianus”, l’eccezione di un avvocato agrigentino che fa giurisprudenza
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale
Il giudice dell’udienza preliminare non poteva decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio poiché si era occupato – facendo parte del collegio del Riesame – dell’imputato pronunciandosi non soltanto su aspetti formali ma anche in merito ai gravi indizi di colpevolezza. La vicenda è legata all’operazione “Ianus”, la maxi inchiesta della Dda di Caltanissetta che fece luce su un vasto traffico di stupefacenti e sulla riorganizzazione di Cosa nostra a Gela.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, accogliendo l’eccezione sollevata dall’avvocato Gaspare Lombardo, ha dichiarato illegittimo il comma 2 dell’articolo 34 del codice di procedura penale nella parte in cui non stabilisce l’incompatibilità a svolgere le funzioni di Giudice dell’udienza preliminare per il magistrato che, quale componente del tribunale chiamato a decidere sull’appello contro l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, si sia già pronunciato su profili non meramente formali di tale ordinanza.
L’avvocato Lombardo, nell’interesse di Gioacchino Giorgio, una delle persone coinvolte, aveva ricusato il giudice proprio per questo motivo. E i giudici della Corte Costituzionale, sposando la tesi del difensore, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’articolo 34 del codice di procedura penale.





