Alcol a una minorenne: il TAR conferma la chiusura di 5 giorni per un locale di San Leone
I giudici amministrativi respingono il ricorso della società e la richiesta di risarcimento: "La sospensione ha valore preventivo ed è legittima anche di fronte a un singolo episodio".
Un cocktail a base di gin e vodka servito a una ragazza sotto i 18 anni, dopo una fila al bancone senza alcun controllo sui documenti d’identità. Questo il quadro accertato dalle forze dell’ordine nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2024 all’interno di un locale nella zona balneare di San Leone.
Un episodio che aveva portato il Questore a disporre la sospensione dell’attività per cinque giorni e che trova la definitiva conferma da parte della giustizia amministrativa. Il Tar ha infatti respinto il ricorso presentato dalla società che gestisce il locale, confermando la piena legittimità del decreto ex articolo 100 del TULPS. Il collegio giudicante ha rigettato anche la contestuale domanda di risarcimento danni avanzata dai titolari per i giorni di chiusura forzata sofferti a inizio estate.
La difesa della società aveva sostenuto che un singolo episodio, maturato in un momento di temporanea confusione organizzativa durante i controlli di polizia, non bastasse a giustificare la chiusura, definendo la misura sproporzionata e lamentando perdite economiche. In particolare indicavano come si fosse trattato di una svista dovuta al momento di confusione all’interno del locale.
I giudici hanno tuttavia ribadito un principio fondamentale in materia di sicurezza e tutela dei minori: la sospensione della licenza prevista dal TULPS non ha una natura strettamente punitiva o sanzionatoria, bensì di prevenzione e cautela. Lo scopo dell’autorità di pubblica sicurezza è infatti quello di interrompere immediatamente una situazione di pericolo e dissuadere dal reiterare condotte gravemente negligenti. Nella sentenza viene evidenziato come chi gestisce un esercizio pubblico rivesta una precisa “posizione di garanzia” nei confronti dei clienti più giovani. Non è sufficiente organizzare il lavoro interno: occorre vigilare costantemente affinché il personale verifichi l’età anagrafica prima di servire bevande alcoliche, specie in contesti d’affollamento dove il rischio di somministrazione indiscriminata è più elevato.
Il TAR ha giudicato la misura di cinque giorni del tutto proporzionata e bilanciata, considerando che la legge prevede una sospensione ordinaria fino a un massimo di quindici giorni. Il ricorso è stato dunque interamente rigettato con la compensazione delle spese di lite.




