Cga rigetta appello del Comune di Agrigento, ok alla realizzazione di supermercato in viale Cannatello
Per effetto della detta sentenza, previa le necessarie verifiche di dettaglio del progetto, l’interessato potrà ottenere il permesso di costruire richiesto
Il Sig. G.V., originario di Favara, proprietario di un terreno sito in Agrigento in Viale Cannatello, presentava apposito permesso di costruire al Comune di Agrigento per la realizzazione di un fabbricato destinato ad ospitare una struttura commerciale.
Tuttavia, la richiesta di permesso di costruire non veniva accolta dal Comune di Agrigento, sulla base dell’asserito presupposto secondo cui l’area in questione, essendo classificata come “D5 Direzionale e Terziario di espansione”, doveva preventivamente essere sottoposta a pianificazione attuativa (cd. prescrizione esecutiva).
Dunque, secondo la tesi dell’Ente, prima dell’adozione di uno strumento urbanistico di dettaglio, sull’area non sarebbe stato possibile realizzare alcun intervento da parte del proprietario dell’area.
Avverso il provvedimento di diniego, il Sig. G.V., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, proponeva un ricorso giurisdizionale avanti al TAR Palermo deducendo l’illegittimità dell’operato del Comune di Agrigento.
Detti legali rilevavano in giudizio che la mancata adozione della prescrizione esecutiva, prevista nel P.R.G. approvato nel 2009, dovuta all’inerzia pluriennale del Comune di Agrigento non poteva giustificare il provvedimento di diniego adottato ed inoltre, precisavano, come in tale area, essendo già sufficientemente urbanizzata, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 16/2016, anche in assenza di pianificazione attuativa, poteva essere rilasciato il permesso di costruire convenzionato.
Con sentenza del 24 marzo 2023, a seguito dell’esperimento di apposita CTU e in accoglimento delle tesi degli Avv.ti Rubino e Airò, il TAR Palermo accoglieva il ricorso proposto ed annullava il diniego adottato dal Comune di Agrigento, ritenendo che, nel caso di specie, l’esecuzione dell’attività edificatoria, tramite il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, risultava possibile, atteso che il lotto interessato poteva qualificarsi in termini di “area residua” di processi di edificazione e trasformazione all’interno di un ambito sottoposto dai piani urbanistici a pianificazione attuativa (di tipo pubblico), mai redatta e non più attuabile, ed altresì condannava l’Ente al pagamento delle spese di lite e del CTU.
Avverso tale sentenza il Comune di Agrigento proponeva appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, chiedendone la riforma.
Nel giudizio di appello gli l’Avv.ti Rubino e Airò, nell’interesse del proprio assistito evidenziavano la correttezza della sentenza resa dal T.A.R., ribadendo che in ragione della qualifica di “area residua” del fondo interessato, dovevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all’art. 20 della l.r. 16/2016 per l’accesso al permesso di costruire convenzionato.
Con sentenza del 29 luglio 2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (presidente E. de Francisco estensore S. Di Betta), condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Airò e dopo avere ribadito che non è giuridicamente sostenibile opporre la necessità di un piano attuativo mai esistito, né mai intrapreso, al fine di impedire sine die l’utilizzazione legittima di un fondo in aree già dotate di infrastrutture, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Agrigento, confermando la sentenza di primo grado e condannato l’amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00.
A questo punto, per effetto della detta sentenza, previa le necessarie verifiche di dettaglio del progetto, l’interessato potrà ottenere il permesso di costruire richiesto.