Agrigento

Divieto di detenere armi dopo condanna, Prefettura dovrà riesaminare istanza

La Prefettura di Agrigento dovrà tornare a provvedere sull’istanza presentata nel rispetto delle norme che disciplinano la partecipazione procedimentale del privato richiedente

Pubblicato 14 minuti fa

Con provvedimento dell’11 marzo 2013 la Prefettura di Agrigento disponeva a carico del sig. G.G.G. di Campobello di Licata il divieto di detenzione di armi e munizioni in ragione di una condanna subita dal Tribunale di Agrigento.

Nel febbraio del 2020 il Tribunale di Sorveglianza, in ragione della buona condotta tenuta, così come attestato dalla Compagnia dei Carabinieri di Licata, riabilitava ad ogni effetto di legge il sig. G.G.G., che, conseguentemente, presentava alla Prefettura di Agrigento apposita istanza volta ad ottenere la revoca del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni.

Tuttavia, il Prefetto di Agrigento, senza avere preventivamente comunicato i motivi ostativi, decretava il rigetto dell’istanza, fondando il giudizio di non affidabilità sulla scorta del solo ed unico episodio pregiudizievole, ovvero la condanna subita nel 2013.

Avverso il detto provvedimento il sig. G.G.G. avviava un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo, assistito dagli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, che censuravano il provvedimento della prefettura sia per il mancato rispetto delle garanzie di partecipazione al procedimento, sia per violazione delle norme del TULPS.

In particolare, gli avv.ti Rubino e Piazza rilevavano che il perdurante giudizio di inaffidabilità del proprio assistito avrebbe dovuto essere istruito e motivato adeguatamente, anche in ragione dell’intervenuta riabilitazione.

Con sentenza del 14 luglio 2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, ha ritenuto fondate le doglianze formulate dagli avv.ti Rubino e Piazza afferenti la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, rilevando, che l’omessa comunicazione della sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata ha ingiustificatamente compresso le garanzie difensive, impedendo di potere far valere le proprie ragioni e fornire elementi di fatto che avrebbero potuto (e dovuto) essere tenuti in considerazione dalla Prefettura nell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Adesso, per effetto dell’accoglimento del ricorso proposto, la Prefettura di Agrigento dovrà tornare a provvedere sull’istanza presentata nel rispetto delle norme che disciplinano la partecipazione procedimentale del privato richiedente.

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