Discarica di contrada Grotticelle, il Cgars riapre sulla realizzazione: le carte tornano al Tar
Un anno fa circa i giudici amministrativi avevano respinto il ricorso contro il mancato rilascio del Paur: adesso la vicenda dovrà essere affrontata nel merito
Non è ancora detta la parola “fine” sul progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in contrada Grotticelle, nelle campagne tra Naro, Canicattì e Castrofilippo. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, infatti, ha accolto l’appello della società Soambiente dichiarando nulla la precedente sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia che nell’aprile scorso aveva respinto le obiezioni del privato allo stop imposto al rilascio del Paur.
I giudici amministrativi, con la sentenza depositata il 3 novembre 2025, hanno infatti riformato la decisione di primo grado che aveva ritenuto il ricorso di Soambiente inammissibile per carenza di interesse: questo perché si riteneva che l’avvio della discarica sarebbe avvenuto solo dopo l’esaurimento e il recupero ambientale della cava di calcare esistente, la cui coltivazione era stata autorizzata per un periodo di ulteriori quindici anni (sebbene la società avesse stimato il completamento in 27 mesi). Secondo il Tar questa tempistica futura escludeva un interesse “attuale” a impugnare i provvedimenti di diniego.
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto invece il primo motivo di appello, ritenendolo assorbente, e ha individuato due principali ragioni per la riforma. La prima è il fatto che il Tar abbia integrato la motivazione del provvedimento amministrativo di diniego: le Amministrazioni regionali non avevano respinto l’istanza per la tempistica della realizzazione (ovvero la presunta “carenza di interesse” dell’appellante). Il Cga ha quindi ribadito il principio secondo cui il giudice non può integrare d’ufficio la motivazione dell’atto amministrativo, specialmente quando si tratta di un’attività non vincolata, come nel caso in esame.
I giudici hanno inoltre ritenuto attuale e concreto l’interesse all’annullamento del diniego da parte di Soambiente perché lo stesso è stato ritenuto funzionale alla realizzazione di un investimento imprenditoriale con potenziali futuri profitti , permette di programmare e ottimizzare i lavori con un risparmio sui costi , e soprattutto, il diniego non impugnato porrebbe un limite alla futura presentazione di un progetto identico (principio del precedente diniego).
Il Cga ha dunque concluso che l’interesse pretensivo deve essere valutato in base alle esigenze della produzione e dell’organizzazione d’impresa, riservate all’imprenditore, annullando quindi la sentenza del Tar e rinviando la causa al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia perché si affronti la questione nel merito.


